Quando va redatto il DVR

DVR
Chi valuta i rischi, chi collabora e chi viene consultato
Nella valutazione dei rischi e successiva elaborazione del d.v.r. il datore di lavoro si deve avvalere della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, se nominato sulla base dei rischi presenti che prevedono la sorveglianza sanitaria.
Il d.d.l. deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza , qualora eletto o designato.

Quando va redatto il DVR
Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa, il ddl deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e deve elaborare il d.v.r. entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Il documento deve essere firmato dal Datore di Lavoro e deve avere data certa (attestabile anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato).
Il documento, che può essere tenuto su supporto informatico, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e reso consultabile anche dai dirigenti, dai preposti e dal r.l.s..


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