REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Il Regolamento CPR, entrato in vigore il 24 aprile 2011, è completamente cogente dal 1luglio 2013 e “fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato diprodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazionedi tali prodotti, in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcaturaCE sui prodotti in questione”.Il Regolamento definisce prodotto da costruzione “qualsiasi prodotto o kit fabbricato eimmesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione oin parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispettoai requisiti di base delle opere stesse”.
L’allegato I del Regolamento, riguardante i requisiti base delle opere di costruzione, al punto4 stabilisce il requisito “Sicurezza e accessibilità nell’uso”, riportando che “le opere dicostruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o usonon comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni,ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere dicostruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell’accessibilità e dell’utilizzoda parte di persone disabili”.Inoltre l’allegato IV dello stesso Regolamento, inerente le “Aree di prodotto e i requisitidegli organismi di valutazione tecnica”, alla tabella 1 “Aree di prodotto”, con il codice dell’area n. 22, individua fra queste “Coperture, lucernari, finestre per tetti ed accessori, kit percoperture”.Se si aggiunge che con il codice n. 33 viene individuata l’area di prodotto “Fissaggi” (peresempio gli ancoranti), quanto sopra riportato permette di inquadrare i dispositivi di ancoraggiopermanenti come prodotti da costruzione.
Tale inquadramento permette di gestire in maniera flessibile ma anche efficace il prodotto“dispositivo di ancoraggio permanente”, in base anche al contesto produttivo ed applicativo.Se è vero che viene richiesta la dichiarazione di prestazione per la marcatura CE dei dispositivirealizzati industrialmente (in serie), resta il fatto che sono previste delle deroghe alladichiarazione di prestazione e quindi alla stessa marcatura CE.
Infatti, a deroga della dichiarazione di prestazione (DoP) ed in mancanza di disposizionidell’Unione o nazionali che impongano la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può astenersi dal redigere una DoP, quando:
• il prodotto da costruzione è fabbricato in un unico esemplare in un processo non in serie;
• Il prodotto da costruzione è fabbricato in cantiere;
• Il prodotto da costruzione è fabbricato con metodi atti alla conservazione del patrimonio.
In tali casi il prodotto è incorporato sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezzadell’esecuzione delle opere di costruzione, designati ai sensi delle normative nazionaliapplicabili.I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione sono caratterizzatidall’essere fissi, non trasportabili e permanenti ed installati per essere lasciati inloco ed assolvono al soddisfacimento del requisito “Sicurezza ed accessibilità nell’uso” del Regolamento CPR.

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