REGOLAMENTO SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA.
Schema di Regolamento su soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota
Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235, Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.(G.U. 27 agosto 2003), modifica il D.Lgs.626/94 aggiungendo, tra le altre cose, all’art. 36 “Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro” 4 ulteriori articoli riguardanti i lavori in quota mediante l’impiego di scale a pioli, ponteggi e funi.
In particolare:
• l’art. 36-quater “Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi” prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi.
• l’art. 36-quinquies “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi” prevede che i lavoratori addetti all’uso di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi.
Il D.Lgs.235/03 (art.7) entra in vigore il 19 luglio 2005, dopo tale data i lavoratori adibiti alle operazioni indicate nel decreto, devono obbligatoriamente aver frequentato i corsi suddetti. I lavoratori che al 19 luglio 2005, data di entrata in vigore del Dlgs. 235/03, già svolgevano tali mansioni, dovranno obbligatoriamente frequentare i corsi entro il 19 luglio 2007.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 626/94.
Infine si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifici” per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
Schema di Regolamento su soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota
Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235, Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.(G.U. 27 agosto 2003), modifica il D.Lgs.626/94 aggiungendo, tra le altre cose, all’art. 36 “Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro” 4 ulteriori articoli riguardanti i lavori in quota mediante l’impiego di scale a pioli, ponteggi e funi.
In particolare:
• l’art. 36-quater “Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi” prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi.
• l’art. 36-quinquies “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi” prevede che i lavoratori addetti all’uso di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi.
Il D.Lgs.235/03 (art.7) entra in vigore il 19 luglio 2005, dopo tale data i lavoratori adibiti alle operazioni indicate nel decreto, devono obbligatoriamente aver frequentato i corsi suddetti. I lavoratori che al 19 luglio 2005, data di entrata in vigore del Dlgs. 235/03, già svolgevano tali mansioni, dovranno obbligatoriamente frequentare i corsi entro il 19 luglio 2007.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 626/94.
Infine si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifici” per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.

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