RISCHIO CHIMICO ALGORITMI E VALUTAZIONE

RISCHIO CHIMICO
RISCHIO CHIMICO ALGORITMI E VALUTAZIONE
Nella valutazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
•  le loro proprietà pericolose;
• le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;
• il livello, il modo e la durata della esposizione;
• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
• i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
• se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Sono oggetto della valutazione tutte le attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici ossia ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate algoritmi.
Gli algoritmi sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.
Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro “peso” sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato.
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una "scala numerica del rischio" individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.

Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo:
- l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio;
- l’individuazione del “peso” dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;
- l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, ecc.);
-l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio.

L'algoritmo è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1) del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I “Protezione da agenti chimici”; nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.

I vari algoritmi individuano un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la valutazione del rischio chimico senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni approfondite con misurazione dell’agente chimico. Tali modelli rappresentano un percorso di “facilitazione” atto a consentire,la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio IRRILEVANTE PER SALUTE.

Occorre ribadire che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale, quali quelle previste dall’Allegato IV D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos)  e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) e dall’articolo 224 comma 1. del D.Lgs.81/08, devono essere adottate prima di eseguire la valutazione del rischio.

La maggior parte degli algoritmi si basa sul calcolo del rischio come prodotto del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x Exposure) R = P x E  Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).

Ad ogni Hazard Statement (Frase o Codice di pericolo H) è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni. 

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca).
L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
Il rischio R così determinato tiene conto dei parametri di cui all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08:
Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e
l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato;
Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. 

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