RSPP formazione lavoratori

RSPP formazione lavoratori
Un RSPP dipendente di un’azienda, che ha frequentato specifici corsi per i moduli A, B e C, deve essere formato anche ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 (con formazione generale di 4 ore e specifica in base al livello di rischio)?

Con l’Interpello n. 18/13, la Commissione per gli Interpelli ha dato risposta ad una istanza, presentata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNAPI), relativa all’esistenza dell’obbligo di formazione, ai sensi dell’art. 37, per i lavoratori che svolgono le funzioni di RSPP.
La Commissione Interpelli ha stabilito che la formazione erogata agli RSPP e ASPP è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.
La formazione di R-ASPP è pertanto valida, relativamente a quella prevista per lavoratori e preposti, ma deve essere integrata rispetto ad eventuali rischi specifici rilevati dalla valutazione dei rischi.

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