Siamo un'azienda chimica 10/15 unità lavorative. A rischio medio.La squadra antincendio e' obbligatoria? Da quante unita' deve essere composta?
La squadra antincendio, ai sensi del D.M. 10.3.98 è obbligatoria. Per il numero la normativa non prevede una indicazione specifica, ma è consigliabile avere addetti in numero tale da poter contare sempre sulla presenza (considerando ferie/malattie/trasferte, ecc) di almeno due persone. Nel vostro caso un numero adeguato è di almeno 3-4 persone.
In una azienda, al termine della visita tecnica dei VVF, sono stati prescritti alcuni lavori per sanare, a loro parere, alcune carenze riscontrate.
La struttura in oggetto era stata precedentemente adeguata in base a quanto previsto dal progetto approvato dal locale comando VVF.
Inoltre alcuni interventi richiesti non sono nemmeno previsti dal Decreto Ministeriale di riferimento.
Visto che il sopralluogo dei VVF è stato eseguito ampiamente dopo i termini previsti dal DPR 151/11 (60 gg.), la ditta può contestare i lavori richiesti alla luce del fatto che sono stati prescritti oltre il tempo massimo previsto?
In primo luogo è necessario definire la categoria in cui ricade l'attività.
Se l'attività è di categoria A o B il sopralluogo da parte dei VVF entro 60 giorni è facoltativo (l'art. 4, comma 2 dispone infatti che i controlli per le attività in categoria A e B sono a campione), e quindi eventuali contestazioni in ragione del ritardo con cui la verifica è stata effettuata non avrebbero fondamento.
Per le attività in categoria C il sopralluogo è invece obbligatorio e il DPR 151/11 stabilisce che il comando effettua i controlli entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza (art. 4, comma 3).
Anche in questo caso si ritiene che il ritardo con cui il sopralluogo è stato effettuato non possa essere di per se motivo valido per contestare le prescrizioni impartite dal Comando VVF in quanto tali prescrizioni entrano nel merito tecnico delle condizioni di sicurezza antincendio della struttura. Si consiglia quindi di approfondire il merito tecnico di tali prescrizioni con il vostro consulente di riferimento e con il comando VV.F di competenza.

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