Che periodicità hanno le verifiche periodiche degli impianti di una scuola. Quali fonti posso consultare per ottenere queste informazioni?
La periodicità delle verifiche è biennale. Per gli impianti di terra il riferimento normativo è il DPR 462/01, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Per impianti elettrici nei «locali a maggior rischio in caso di incendio» (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s’intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.
In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:
Per impianti elettrici nei «locali a maggior rischio in caso di incendio» (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s’intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.
In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno.
I seguenti esempi sono tratti dall’allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:
- omissis
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
- omissis
I seguenti esempi sono tratti dall’allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:
- omissis
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
- omissis

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