Aggiornamento quinquennnale RSPP e ASPP

formazione 81 art 32
Aggiornamento quinquennnale deiRSPP e degli ASPP
Questo obbligo è previsto dall’art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, e ha trovato una specifica regolamentazione nell’accordo StatoRegioni 26 gennaio 2006 che lo ha circoscritto al cosiddetto modulo B (60 o 40 ore per gli RSPP a seconda del codice ATECOe 28 ore per gli ASPP). Fin dall’introduzione di questo provvedimento si è acceso un notevole dibattito sulla decorrenza dei cinque anni, tant’è vero che si è reso necessario a breve tempo (come nel caso degli accordi 21 dicembre 2011) l’emanazione di un ulteriore accordo 5 ottobre 2006 che, è opportuno ricordare, ha suscitato molte perplessità legate addirittura anche alla legittimità dello stesso. Questo accordo 5 ottobre 2006 aveva fissato al 14 febbraio 2012 il termine ultimo per assolvere all’obbligo dell’aggiornamento legato all’esonero dai corsi; dunque, l’accordo 25 luglio 2012, nel preannunciare la prossima revisione dell’accordo StatoRegioni 26 gennaio 2006 (necessaria anche in considerazione del fatto che è anteriore al D.Lgs. n. 81/ 2008), con riferimento a coloro che non hanno adempiuto a questo obbligo entro i termini e, più in generale, in tutti in casi in cui il RSPP o l’ASPP non abbia completato l’aggiornamento entro la scadenza dei cinque anni, comporterà la perdita della propria “operatività”, ossia «Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per ilmonte oremancante, riferito al quinquennio appena concluso». In altri termini, secondo l’accordo 25 luglio 2012, in questa ipotesi, si realizzerebbe solo una sospensione dai compiti e non una decadenza dall’incarico in quanto «Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”». Ulteriori disposizioni di notevole rilevanza sono dettate, infine, per la decorrenza dell’aggiornamento di ASPP e RSPP esonerati ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/ 2008[16]; per coloro che hanno conseguito la laurea prima del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) l’aggiornamento quinquennale dovrà essere completato entro il 15 maggio 2013, mentre per quelli laureati successivamente alla data del 15 maggio 2008 l’aggiornamento dovrà essere completato entro cinque anni dalla data di conseguimento della laurea.

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