Chi deve effettuare le visite mediche di idoneità

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Chi deve effettuare le visite mediche di idoneità?
Il medico che ha ricevuto l’incarico di medico competente.
L’art. 36, comma 1 del Testo Unico prevede che “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente”. Sanzione prevista in caso di inadempienza: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]. Pertanto solo il medico il cui nominativo viene indicato ai lavoratori ha diritto e dovere di operare.
Il medico competente non può delegare ad altri l’effettuazione delle visite mediche come di qualsiasi altra attività prevista dal Testo Unico a suo carico.
Pertanto qualora ciò accadesse occorre che i Lavoratori, anche a mezzo del loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, provvedano a comunicare al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente la grave violazione commessa dal medico, non priva di risvolti etici quale quello del subappalto di lavoro ad altri colleghi. Molti centri medici hanno introdotto la visita parere di medicina del lavoro: il medico competente fa effettuare la visita medica ad altro collega sotto la dizione di “visita parere di medicina del lavoro”. Inutile dire che si tratta di schifosi escamotage per aggirare la normativa che non permette la delega della visita e che qui si vede il vero ruolo dei medici coordinatori che ai convegni sventolano principi universali e poi nei loro centri medici ne fanno di ogni sotto gli occhi di tutti.

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