Medico Competente audiometria

Medico Competente
Il Medico Competente può effettuare un’audiometria ad un dipendente con mansione di addetto alle pulizie e di uso del muletto esposto a un valore < di 85 dBA se l’audiometria viene richiesta dal Datore di Lavoro dell’azienda?
L’art. 196 del D.lgs. 81/08 non prevede la sorveglianza sanitaria a richiesta del datore di lavoro. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 10 del D.lgs. 262 del 18/8/2000 (protezione dei giovani sul lavoro), la sorveglianza sanitaria per il rischio rumore si attiva al superamento del valore superiore di azione (85 dBA) o a richiesta del lavoratore esposto ad un livello superiore al livello inferiore d’azione (80 dBA) qualora il MC ne confermi l’opportunità, ovvero in caso di provvedimento motivato dell’ Organo di Vigilanza. Interpretando l’art. 15, comma 1, lettera l e l’art. 18, comma 1, lettera c del D.lgs. 81/08, si ritiene che in sede di valutazione dei rischi potrebbero essere individuati ulteriori casi (ad esempio esposizione di poco inferiore al valore superiore di azione e contemporanea esposizione a sostanze ototossiche) che potrebbero prevedere la sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione secondaria. Ovviamente una scelta di questo tipo dovrebbe essere giustificata all’interno del DVR.

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