obblighi in capo al datore di lavoro

datore di lavoro
obblighi in capo al datore di lavoro
Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche Artificiali

lavoratori particolarmente sensibili
Le misure di prevenzione devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori informazione e formazione
Va fatta ai lavoratori ed ai loro rappresentanti in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso

sorveglianza sanitaria
viene effettuata dal medico competente secondo i principi generali di cui all’art.41 nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del titolo VIII sulla base della valutazione del rischio se emerge in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

cartella sanitaria e di rischio
il medico competente vi riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di
esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione

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