richiesta della collaborazione

collaborazione
La richiesta della collaborazione In relazione ai contenuti dell’obbligo di collaborazione del datore di lavoro con gli organismi paritetici disposto dall’art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, l’accordo 25 luglio 2012, riprendendo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011, n. 20, ha confermato che questa norma non ha obbligato il datore a effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di «mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “Testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo»; inoltre, le indicazioni fornite dall’organismo non hanno carattere vincolante ai fini della realizzazione dell’attività formativa. Per quanto riguarda, invece, le modalità operative, nel richiamare l’accordo 21 dicembre 2011, l’accordo integrativo 25 luglio 2012 ha stabilito alcune ulteriori disposizioni di notevole rilievo; la prima è che, attese le finalità dell’art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, la comunicazione all’organismo paritetico può essere effettuata in qualsiasi modo anche attraverso una semplice email, purché contenga le indicazioni sufficienti a poter permettere all’organismo di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, metterlo nelle condizioni di poter supportare il datore di lavoro al riguardo, pertanto, è sufficiente comunicare le informazioni generali sull’attività formativa da avviare

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