Servizio di Prevenzione e Protezione Scuola

Servizio di Prevenzione e Protezione
L’art. 2 comma 1, lettera l del D.Lgs. 81/08 definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Anche per la scuola, i compiti del SPP sono stabiliti in via prioritaria dall’art. 33 e riguardano, in estrema sintesi, la valutazione dei rischi, l’individuazione e l’elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione, la formulazione di proposte di programmi di informazione e formazione, la partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 e l’effettuazione dell’informazione dei lavoratori e degli allievi (quando equiparati). Il dirigente scolastico ha tuttavia facoltà di meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell’istituzione scolastica che dirige, di particolari problematiche, anche contingenti, e della Politica della sicurezza che intende perseguire. In coerenza con l’art. 11, che prevede l’introduzione nella scuola di percorsi formativi interdisciplinari, un ambito di attività che non può certo essere trascurato è quello della promozione, della progettazione, del coordinamento e, in taluni casi, della conduzione diretta delle attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi, su mandato generale del Collegio docenti, in collaborazione con i team/consigli di classe e in auspicabile collegamento con gli enti che, sul territorio, si occupano di sicurezza sul lavoro. Quest’attività, che nel caso di un SPP scolastico potrebbe essere definita “istituzionale” al pari di quelle previste dall’art. 33, si può collegare in modo naturale ed automatico agli altri, ineludibili impegni del Servizio, costituendo assieme a questi un’unica struttura organica ed integrata di lavoro. L’art. 17 ribadisce l’obbligo in capo al dirigente scolastico di nominare il Responsabile SPP (RSPP) dell’istituzione scolastica. L’art. 32 (sostanzialmente non modificato dal D.Lgs. 106/09) individua i requisiti che deve possedere questa figura e stabilisce le opzioni tra le quali può scegliere il dirigente scolastico che non intenda (o non possa, per il superamento del limite di 200 dipendenti nella propria scuola) svolgere direttamente il ruolo di RSPP. Peraltro l’assunzione della funzione di RSPP da parte del dirigente scolastico richiede una formazione specifica come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11. L’incarico, recita il comma 8, va affidato prioritariamente a personale interno all’istituto, ovvero, in
subordine, interno ad un’altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica, avvalendosi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell’opera di un unico esperto, individuato all’interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all’interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Università, ecc.) oppure di un libero professionista. Alla stipula della convenzione potranno provvedere anche le autorità scolastiche territoriali. E’ evidente infatti che la nomina del RSPP dà luogo ad un incarico di natura fiduciaria, per cui la costruzione del bando non può ispirarsi a criteri di mera economicità e deve invece permettere al dirigente scolastico di scegliere soprattutto sulla base dell’esperienza e capacità, garantendo nel contempo il necessario margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico rispetto ad una possibile rosa di candidati.

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