Servizio di Prevenzione e Protezione Scuole ATECO 8

ATECO 8
Sia per i Responsabili che per gli Addetti SPP, l’art. 32 (comma 2) prevede obbligatoriamente, oltre al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore, una specifica formazione iniziale suddivisa in tre moduli: modulo A di 28 ore, modulo B di 24 ore, modulo C di 24 ore, riservato agli RSPP; per la scuola un totale di 76 ore, e aggiornamenti periodici del modulo B. Per entrambe le figure, i contenuti e lo sviluppo orario del modulo B devono essere quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 26.1.06 per il gruppo ATECO 8Scuola e Pubblica Amministrazione. Il successivo comma 5, integrato dal D.Lgs. 106/09, stabilisce inoltre che, per lo svolgimento della funzione di Responsabile o di Addetto SPP, è esonerato dalla frequenza dei moduli A e B del corso di formazione iniziale chi è in possesso di laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 o LM26 di cui al Decreto del MIUR del 16.3.07, o nelle classi 4, 8, 9 e 10 di cui al Decreto del Ministro dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4.8.00, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente. Tuttavia deve frequentare il modulo C, e, se ha conseguito la laurea da più di 5 anni, effettuare l’aggiornamento del modulo B (40 ore per il RSPP e 28 ore per l’ASPP) prima di essere nominato dal dirigente scolastico. Vista quest’ultima considerazione, che prefigura un obbligo formativo certamente oneroso anche per i giovani laureati individuati dalla normativa, soprattutto per i futuri RSPP appare comunque complessivamente più razionale frequentare i moduli A e B (per un totale di 52 ore), piuttosto che l’aggiornamento di 40 ore.
Va sottolineato che la nomina di un RSPP senza i requisiti formativi, riferiti anche all’aggiornamento, o i titoli di studio richiesti, equivale alla mancata nomina (e quindi punito con la pena più severa dell’arresto del datore di lavoro).
E’ bene precisare che il Responsabile del SPP non è assoggettato a responsabilità penale in relazione all’assolvimento dei suoi compiti di consulente del datore di lavoro. Diverso è il caso in cui nell’esercizio della sua attività il RSPP cagioni un infortunio o una malattia professionale. Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro sarà valutato dalla magistratura sulla base di un’attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio. In generale, dove il Responsabile avesse, per colpa professionale, mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza le necessarie misure preventive, non fornendo al dirigente scolastico l’informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il dirigente stesso, dell’evento. Ove invece il Responsabile avesse correttamente individuato il problema e indicate le soluzioni, ma il dirigente scolastico, o altra figura interna preposta all’applicazione delle direttive sulla sicurezza, non avesse dato seguito alle sue indicazioni, dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell’evento. Sarà naturalmente l’autorità giudiziaria a pronunciarsi sui singoli casi.

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