visita medica inclusiva di esame obiettivo

All. 3A del Testo Unico
Il medico deve effettuare effettivamente una visita medica inclusiva di esame obiettivo?
La cartella sanitaria e di rischio è conforme ad un modello previsto dalla norma che include, sempre, l’esame obiettivo. Esame obiettivo quindi non significa chiedere “sta bene?” o limitarsi alla misurazione della pressione arteriosa ma significa effettuare l’esame obiettivo generale o degli organi così come previsto dall’All. 3A del Testo Unico.
Il medico che in azienda compila la cartella ma non effettua materialmente l’esame obiettivo commette un reato grave in quanto falsifica una cartella sanitaria, riportando appunto un esame obiettivo che invece non è stato effettuato.
Si tratta di un falso che può avere risvolti penali e pertanto il medico che compila la cartella e non effettua l’esame obiettivo (visita medica) deve essere segnalato Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente ed all’Ordine dei Medici Provinciale a cui è iscritto.
Ricordo che il Lavoratore può, in ogni momento, richiedere al medico competente copia della sua cartella sanitaria e di rischio. Art. 25, comma 1, lettera h):
“il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria”.
Sanzione prevista a carico del medico inosservante: “sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)].
Inoltre il Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, riceve d’ufficio copia della sua cartella senza neppure richiederla:

Articolo 25, comma 1, lettera e):
Il medico competente:
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella”

Sanzione in caso di inadempienza: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]

Pertanto il Lavoratore ancora in organico che dopo aver fatto richiesta di copia della propria cartella sanitaria e di rischio non la riceva o il Lavoratore che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non riceva automaticamente la copia della propria cartella sanitaria e di rischio può, anche  a mezzo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, segnalare al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro le inadempienze.

Anche gli addetti ufficio devono essere visitati?
La cartella sanitaria e di rischio vale per tutti e quindi tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria devono essere materialmente visitati.
Art. 176, comma 1 del Testo Unico: ” I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.”
Il medico quindi è tenuto ad esprimersi anche sull’apparato muscolo-scheletrico che non può essere esplorato senza una visita medica.

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