CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LA NORMATIVA
La Legge n°10 del 1991 è nata con il preciso intento di regolamentare l'intero settore termotecnico e razionalizzare il più possibile i consumi di energia. Essa è stata, per molto tempo anche a livello europeo, uno dei principali punti di riferimento in questo campo, grazie soprattutto all'avanguardia dei suoi contenuti, come la divisione del territorio in aree geografiche con determinati periodi di esercizio e dati climatici quali le temperature medie mensili, le velocità dei venti e i coefficienti di esposizione. I due decreti che ne hanno regolamentato l'attuazione sono stati il DPR 412 del 1993 e il DPR 551 del 1999.
Tutta la recente normativa sul risparmio energetico parte invece dal 1997, anno in cui fu ratificato il cosiddetto "Protocollo di Kyoto", con il quale le Nazioni partecipanti si impegnarono a ridurre le emissioni di biossido di carbonio per una maggiore salvaguardia dell'ambiente. In Europa il Protocollo di Kyoto è stato recepito attraverso il Decreto Decreto legislativo 19 agosto 2005 n.  192 con il quale è stata data attuazione alla  direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, che imponeva l'obbligo ai Paesi membri di sviluppare e adottare una metodologia per il calcolo dei consumi energetici degli edifici.
Il D.Lgs 192 del 19 agosto 2005: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", successivamente corretto dal D.Lgs 311 del 29 dicembre 2006: "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 192 del 19 agosto 2005".
Il 3 marzo 2008 è stato pubblicato il D.Lgs 115, che aveva fra gli obiettivi quello di sopperire all'assenza dei decreti attuativi al D.Lgs 192, prescrivendo l'obbligo di riferirsi alla Specifica tecnica UNI/TS 11300 Parti 1 e 2 per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici e mandando in deroga precedenti Norme UNI.
Scopo della “normativa sull’efficienza energetica” è di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per - migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di:
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica
- contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto
- promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico
Ruolo di primaria importanza, per il conseguimento degli scopi che si prefigge la “normativa sull’efficienza energetica”, è stato riconosciuto proprio alla cd. "certificazione energetica",   non solo come strumento di controllo "ex post“ del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche , ma soprattutto come  strumento di "informazione" del proprietario e/o dell’acquirente  ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza dei dati, relativi all'efficienza energetica dell'edificio, nonché dei suggerimenti in merito agli interventi più significativi ,ed economicamente convenienti, per il miglioramento della prestazione energetica, costituisca presupposto imprescindibile per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti.
Campo di applicazione
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; 
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; 
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite
anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di  altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: 
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; 
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5  Edifici  adibiti  ad  attività  commerciali  e   assimilabili:  quali  negozi,  magazzini  di  vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; 
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: 
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 
E.6 (2) palestre e assimilabili; 
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; 
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili  agli effetti dell’isolamento termico.
Specifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di  impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’allegato 1.
Prestazione energetica degli edifici
La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale EPgl. 
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill     
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.
Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/mq 2 anno. 
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi  in kWh/mc anno.
Devono essere dotati di certificazione energetica tutti gli edifici di nuova costruzione o di grande dimensione sottoposti a interventi di totale  ristrutturazione, come pure gli immobili e le unità immobiliari che devono essere venduti.
a) edifici da dotare a prescindere da un loro trasferimento a titolo oneroso;
dei "NUOVI EDIFICI": ossia degli edifici costruiti  in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire vale richiesta)
EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI: ossia degli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq.   che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione radicale  in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività (DOPO l'8 ottobre 2005).
Quando fare la certificazione
edifici da dotare in occasione del trasferimento.
1 - Vendite delle singole unità immobiliari
2 - Affitto di unità immobiliari o immobili
3 - Annunci di vendita di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
4 - Ristrutturazione integrale dell' involucro o demolizione-ricostruzione di edifici esistenti con superficie maggiore a 1000mq
5 - Accesso a incentivi o agevolazioni
6 - Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
Vendite (in generale trasferimenti a titolo oneroso: permuta, usufrutto, assegnazione alloggi, etc)
E' obbligatorio dotare l' unità immobiliare dell'ACE prima del trasferimento a titolo oneroso. Principalmente questa eventualità avviene al momento del rogito. Prima della vendita dell'immobile il proprietario deve far redigere l'Attestato che andrà successivamente consegnato all'acquirente.
Affitto di unità immobiliari
Attualmente, in caso di affitto l'ACE va consegnato al conduttore solo se l'immobile è già dotato di ACE (o avrebbe dovuto esserlo).I casi in cui un proprietario deve consegnare l'ACE al conduttore sono i seguenti:
Immobili costruiti (vale il titolo abilitativo) dopo Ottobre 2005
Immobili oggetti di trasferimento a titolo oneroso con atto effettuato dopo il 1 Luglio 2009 (dopo il 1 Luglio 2007 per gli immobili con superficie utile maggiore di 1000 mq)
Immobili per cui sono stati richiesti incentivi o agevolazioni dopo il 1 Luglio 2007.
Affitto di unità immobiliari
Immobili pubblici i cui contratti di gestione degli impianti di climatizzazione o termici siano stati rinnovati o stipulati dopo il 1 Luglio 2007
Immobili costruiti, ristrutturati radicalmente o demoliti e ricostruiti dopo Ottobre 2005.
Annunci di vendita di unità immobiliari
Dal 1 Luglio 2012 su annunci immobiliari di vendita di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserito l'indice di prestazione energetica ( e non la classe energetica). Non deve essere inserito per annunci di affitto.
Sono Esclusi da tale obbligo
- gli edifici "marginali", ovvero gli edifici che non implicano un consumo energetico in riferimento alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio: portici, legnaie ecc); - gli edifici non agibili o comunque non utilizzabili  che dunque non comportano un consumo energetico (ad esempio: edifici in abbandono oppure dichiarati inagibili);
- i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (definito come "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno");
- i fabbricati "al grezzo".
Il  D.Lgs. 192/2005 all'art. 3, comma 3, esclude inoltre da tale obbligo una serie di immobili:
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze legale al processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
-  i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq.
Indicatori di Certificazione Energetica:
- Classe A Fabbisogno energetico = 30 kWh/m2 anno
- Classe B Fabbisogno energetico = 50 kWh/m2 anno
- Classe C Fabbisogno energetico = 70 kWh/m2 anno
- Classe D Fabbisogno energetico = 90 kWh/m2 anno
- Classe E Fabbisogno energetico = 120 kWh/m2 anno
- Classe F Fabbisogno energetico = 160 kWh/m2 anno
- Classe G Fabbisogno energetico > 160 kWh/m2 anno
I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici della durata minima di 64 ore. Tali corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; a livello regionale, i corsi saranno svolti dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni. I contenuti dei corsi sono illustrati nell’Allegato 1 al decreto.
I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed  enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Min. dello sviluppo economico di intesa con il Min. delle infrastrutture e dei trasporti ed il Min. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome. Per le finalità di cui  all’articolo 1,  comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
Il DL 63/2013 modifica il d.lgs 192/2005 ed introduce l’attestato di Prestazione Energetica APE. L’APE va a sostituire l’ACE, l’Attestato di Certificazione Energetica. In attesa dei decreti che aggiorneranno i criteri di calcolo necessari per la redazione dell’APE, i certificatori energetici possono continuare a utilizzare le regole del DPR 59/2009.

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