RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

RADON
PRESENZA DI RADON NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Radon è un gas radioattivo naturale, inodore e incolore, moderatamente solubile in acqua, che deriva dal decadimento dell'uranio e del torio, che sono presenti nel suolo con concentrazioni diverse a seconda del luogo e in molti tipi di rocce. Nell’allestimento dei cantieri, bisogna considerare le attività lavorative, che espongono i lavoratori ai prodotti di decadimento del radon, del toron, alle radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione di carattere radioattivo di origine naturale, ossia quelle svolte in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei oppure in superficie in zone ben individuate. Nel settore edile l’eventuale esposizione a radon può riguardare principalmente le gallerie e le fognature.
Per la protezione dal rischio radon il D.Lgs. 81/08 prevede che si faccia riferimento alla normativa specifica inerente le radiazioni ionizzanti: il D.Lgs 230/95, così come integrato e modificato dai D.Lgs.241/00 e 257/01, che ha recepito la Direttiva comunitaria 96/29/Euratom.
Misure tecniche di prevenzione
Nei luoghi di lavoro che espongono i lavoratori al radon, si devono applicare le  seguenti indicazioni operative:
- Valutare l’eventuale presenza di radon, anche tenendo conto dell’individuazione delle zone o luoghi di lavoro con alta probabilità di presenza di elevate concentrazioni di radon effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome;
- Entro 24 mesi dall’inizio dei lavori occorre effettuare le misurazioni per mezzo di Organismi riconosciuti o, in assenza di questi, da organismi idoneamente attrezzati, che rilascino una relazione tecnica, contenente il risultato delle misurazioni; in caso risulti superato il livello di azione (500 Bq/m3), l’esercente dovrà avvalersi di un esperto qualificato (tecnico iscritto nell’elenco istituito presso l'ispettorato medico centrale del lavoro), anche facente parte dello stesso organismo che effettua le misurazioni.
- Il datore di lavoro, in base alle indicazioni dell’esperto qualificato, pone in essere tutte le necessarie azioni di rimedio, idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procedendo successivamente alla misurazione al fine di verificare l’efficacia delle suddette azioni. Le misurazioni devono essere ripetute entro un anno se i valori rilevati raggiungono l’80% del valore d’azione (400 Bq/m3), diversamente dovranno essere ripetute entro i tre anni.
- L’esperto qualificato verifica l’esistenza di lavoratori esposti che sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
• 1 mSv di dose efficace;
• 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
• 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
• 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.
- L’esperto qualificato determina la categoria di appartenenza di ogni lavoratore eventualmente esposto; le categorie si distinguono in:
• categoria A - lavoratori suscettibili di superare in un anno 6 mSv di dose efficace oppure i tre decimi dei limiti di dose fissati per cristallino, pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie;
• categoria B - lavoratori esposti non in categoria A.
- Attivare la sorveglianza medica preventiva e periodica in funzione della categoria dei lavoratori esposti:
• per i lavoratori di categoria A deve essere effettuata almeno ogni sei mesi;
• per i lavoratori classificati in categoria B deve essere effettuata almeno una volta all’anno.
- Il datore di lavoro deve affidare la “sorveglianza medica” a:
• “medici autorizzati” per i lavoratori classificati in Categoria A;
• “medici autorizzati o medici competenti” per i lavoratori classificati in Categoria B.
- Il medico autorizzato, oltre a possedere il titolo di medico competente, deve essere iscritto in un elenco nominativo depositato presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro, dopo aver superato una prova di idoneità.
Misure di prevenzione e protezione
Anche se non è possibile eliminare del tutto il Radon negli ambienti in cui si vive, si possono attuare le seguenti misure di protezione al fine di ridurne la concentrazione nei luoghi chiusi:
- depressurizzazione del suolo: consiste nel realizzare sotto o accanto la superficie dell’edificio un pozzetto per la raccolta del radon, collegato a un ventilatore. In questo modo, si crea una depressione che raccoglie il gas e lo espelle all’esterno dell’edificio;
- pressurizzazione dell’edificio: consiste nell’incrementare la pressione interna dell’edificio, in modo da contrastare la risalita del radon dal suolo; l’aria interna spinge così, con l’ausilio di un ventilatore, il radon fuori dall’edificio;
- ventilazione dell’edificio e del vespaio (camera d'aria che si realizza nelle costruzioni, ndr) al fine di diluire il radon presente;
- sigillatura delle vie di ingresso: parziale (utilizzando materiali polimerici), cioè a livello delle fessure, delle giunzioni pavimento-pareti, dei passaggi dei servizi, (idraulici, termici, delle utenze ecc.), o totale su tutta la superficie di contatto con il suolo (utilizzando fogli di materiale impermeabile al radon)”.
Per le nuove costruzioni è necessario utilizzare i seguenti criteri anti-radon:
- tecnica del vespaio o delle intercapedini: consiste nella realizzazione di una buona ventilazione naturale per tutta la superficie di contatto suolo-edificio, riempiendo il vespaio con ghiaia e stendendo su tutta la superficie di contatto suolo-edificio un foglio di materiale impermeabile al radon; 
- tecnica di uno o più pozzetti di raccolta, stendendo sempre sotto la gettata uno strato di ghiaia di circa 5-10 cm e un foglio di materiale impermeabile al radon.
Istruzioni per gli addetti
I lavoratori esposti devono:
- osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini del corretto utilizzo delle protezioni collettive, delle protezioni individuali e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i mezzi di protezione collettiva, di segnalazione e di misurazione;
- non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza;
- sottoporsi, quando previsto, alla sorveglianza medica.
Qualora i lavoratori svolgano le lavorazioni con esposizione a radiazioni ionizzanti per più imprese, devono informare i datori di lavoro interessati al fine del rispetto dei limiti di dose. Analoga informazione deve essere resa per eventuali attività pregresse.
Procedure di emergenza
Dopo ogni esposizione anomala i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall’esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché la valutazione delle dosi assorbite, relativamente ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori, che sono stati esposti a livelli di radiazioni considerati eccessivi, siano sottoposti a decontaminazione ed a visita medica eccezionale.
Il medico autorizzato può decidere di allontanare il lavoratore dal posto di lavoro, informando la Direzione Provinciale del Lavoro e gli Organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio.
Informazione e formazione
Sulla base delle indicazioni della relazione dell’esperto qualificato, occorre effettuare l’attività di informazione e formazione dei lavoratori in merito alla radioprotezione ed in particolare:
- sui rischi specifici cui sono esposti,
 ulle norme di protezione sanitaria,
- sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche,
- sulle modalità di esecuzione del lavoro,
- sulle norme aziendali di sicurezza relative al rischio di radiazioni ionizzanti di origine naturale.
Le norme aziendali di sicurezza devono essere consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate.
Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
Segnaletica
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e  in corrispondenza delle fonti di rischio per segnalare la presenza di radiazioni ionizzanti.
Sulla base delle indicazioni della relazione dell’esperto qualificato, occorre provvedere affinché negli ambienti di lavoro a rischio siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio.
L’accesso a tali ambienti di lavoro deve essere adeguatamente regolamentato.

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