CREDITI FORMATIVI RSPP E ASPP

Allegato III
Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013
Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell’avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.
Legenda crediti
TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.
PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.
FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

A titolo esemplificativo:
Un RSPP, formato con l’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:
• Il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
• deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

*L’accordo ex art. 34 del 21 dicembre 2011 stabilisce che non sono tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.



* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.



TRATTO DAL DOCUMENTO "Nuovo_accordo_RSPP_rev_tecnici_ministeri"
BOZZA NON ANCORA IN VIGORE

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