L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di valutare tutti i rischi lavorativi.
Si è ritenuto perciò di schematizzare la maggior parte degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione, integrandone la parte generale anche in considerazione del fatto che è stata recentemente introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza, in aggiunta alla sospensione dell'attività.
Valutazione dei rischi specifici di approfondimento:
agenti chimici (incluso i gas tossici e le norme ADR per quanto attinenti alla salute e sicurezza)
agenti cancerogeni e mutageni
b1. polveri di legno duro: particolare cancerogeno
b2. amianto: particolare cancerogeno
agenti biologici (incluso legionella e protocollo COVID per chi non ha rischio biologico vero e proprio); rischi ferite in ambito sanitario per addetti primo soccorso o infermerie
radiazioni
d1. elettromagnetiche
d2. ottiche artificiali
d3. solari
d4. ionizzanti D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (incluso radon)
rumore e ultrasuoni
vibrazioni (mano braccio e corpo intero)
microclima
rischi associati a chi viaggia per lavoro
h1 malattie (malaria, tifo, …)
h2. dovuti a malavita e disordini
rischi dovuti a fattori psico sociali e stress lavoro correlato
rischi ergonomici
l1. attività di sollevamento e trasporto
l2. attività di traino e spinta
l3. attività ad alta frequenza
l4. posture statiche
utilizzo del videoterminale
incendio*
ATEX (atmosfere esplosive)*
rischio elettrico comprese scariche atmosferiche (fulminazione)
aggressione o rapina, contatto con pubblico*
lavoro notturno e solitario
rischio sismico per edifici e strutture interne (scaffali, silos, …)*
rischi afferenti alle differenze di genere, età, provenienza e inquadramento contrattuale
lavoratrici madri
rischi connessi con stili di vita non salutari: fumo - alcool - droghe - alimentazione - scarso movimento
rischi incidenti rilevanti (normativa “Seveso”)*
* con relativo piano di emergenza
I punti sopra evidenziati dalla a alla z sono di fatto obbligatori ex lege.
I punti che seguono invece non sono strettamente obbligatori da precise disposizioni legali esplicite ma poiché raggruppano oltre l’80% delle modalità di infortunio gravissimo costituiscono di fatto uno spunto di natura scientifica, ancorché euristica.
Valutazione euristica del rischio di infortuni gravi con riferimento ai dati INAIL
Rischi di incidenti dovuti all’uso dell’automobile (o altro mezzo di trasporto) sia per missioni che nel tragitto casa - lavoro: in Italia contribuiscono con circa il 50% degli infortuni mortali
a1. Rischio investimento da veicoli
Cadute dall’alto per operatori professionali del lavoro in altezza (muratori, antennisti, lattonieri, imbianchini, ...)
b1. Cadute dall'alto per lavori in altezza (sui tetti, scale portatili, ...) anche occasionali (ispezione dopo nubifragio o ricerca guasti in impianti posti in quota): i punti b, b1, se eliminiamo gli infortuni alla guida di veicoli, contribuiscono circa al 50% di tutti gli infortuni mortali che avvengono in cantiere, in fabbrica o nelle aziende agricole
Caduta dall’alto di materiale (da magazzini, carroponti, cumuli o altro)
Investimento o ribaltamento del mezzo di trasporto (carrello) o macchina operatrice
Utilizzo di macchine operatrici, carrelli elevatori, carroponti o gru
Infortuni su impianti meccanici (macchine, robot, …)
Lavori in luoghi confinati (recipienti chiusi, silos, serbatoi).
Si evidenzia inoltre, sebbene con conseguenze di gravità minore dai precedenti fattori di rischio, come sia opportuno valutare gli infortuni da scivolamento ed inciampo che costituiscono circa il 20% delle forme di infortunio globali.
Nota in tema di prescrizioni di Legge recenti
L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale nei reparti, attività o lavorazioni dove non fosse eseguita la “Valutazione dei rischi”. Ferme restando anche le altre sanzioni di natura penale è stata comunque introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza.
È opportuno inoltre evidenziare anche il fatto che per le Aziende di Costruzione o di Impiantistica i singoli POS ed i vari PSC non possano essere sempre considerati completamente sostitutivi della valutazione del rischio.
La periodicità di aggiornamento della valutazione è prevista:
dopo 30 giorni delle mutate condizioni del rischio (art. 29 D.Lgs. 81/2008) e comunque ogni:
4 anni per rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti, anche se le condizioni rimanessero le medesime
3 anni per agenti biologici, cancerogeni e le ferite in ambito sanitario
2 anni per lo stress lavoro correlato.
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