rischi lavorativi

rischi 81 sicurweb

L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di valutare tutti i rischi lavorativi.

Si è ritenuto perciò di schematizzare la maggior parte degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione, integrandone la parte generale anche in considerazione del fatto che è stata recentemente introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza, in aggiunta alla sospensione dell'attività.

Valutazione dei rischi specifici di approfondimento:

agenti chimici (incluso i gas tossici e le norme ADR per quanto attinenti alla salute e sicurezza)

agenti cancerogeni e mutageni

b1. polveri di legno duro: particolare cancerogeno

b2. amianto: particolare cancerogeno

agenti biologici (incluso legionella e protocollo COVID per chi non ha rischio biologico vero e proprio); rischi ferite in ambito sanitario per addetti primo soccorso o infermerie

radiazioni

d1. elettromagnetiche

d2. ottiche artificiali

d3. solari

d4. ionizzanti D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (incluso radon)

rumore e ultrasuoni

vibrazioni (mano braccio e corpo intero)

microclima

rischi associati a chi viaggia per lavoro

h1 malattie (malaria, tifo, …)

h2. dovuti a malavita e disordini

rischi dovuti a fattori psico sociali e stress lavoro correlato

rischi ergonomici

l1. attività di sollevamento e trasporto

l2. attività di traino e spinta

l3. attività ad alta frequenza

l4. posture statiche

utilizzo del videoterminale

incendio*

ATEX (atmosfere esplosive)*

rischio elettrico comprese scariche atmosferiche (fulminazione)

aggressione o rapina, contatto con pubblico*

lavoro notturno e solitario

rischio sismico per edifici e strutture interne (scaffali, silos, …)*

rischi afferenti alle differenze di genere, età, provenienza e inquadramento contrattuale

lavoratrici madri

rischi connessi con stili di vita non salutari: fumo - alcool - droghe - alimentazione - scarso movimento

rischi incidenti rilevanti (normativa “Seveso”)*

* con relativo piano di emergenza

I punti sopra evidenziati dalla a alla z sono di fatto obbligatori ex lege.

I punti che seguono invece non sono strettamente obbligatori da precise disposizioni legali esplicite ma poiché raggruppano oltre l’80% delle modalità di infortunio gravissimo costituiscono di fatto uno spunto di natura scientifica, ancorché euristica.

Valutazione euristica del rischio di infortuni gravi con riferimento ai dati INAIL

Rischi di incidenti dovuti all’uso dell’automobile (o altro mezzo di trasporto) sia per missioni che nel tragitto casa - lavoro: in Italia contribuiscono con circa il 50% degli infortuni mortali

a1. Rischio investimento da veicoli

Cadute dall’alto per operatori professionali del lavoro in altezza (muratori, antennisti, lattonieri, imbianchini, ...)

b1. Cadute dall'alto per lavori in altezza (sui tetti, scale portatili, ...) anche occasionali (ispezione dopo nubifragio o ricerca guasti in impianti posti in quota): i punti b, b1, se eliminiamo gli infortuni alla guida di veicoli, contribuiscono circa al 50% di tutti gli infortuni mortali che avvengono in cantiere, in fabbrica o nelle aziende agricole

Caduta dall’alto di materiale (da magazzini, carroponti, cumuli o altro)

Investimento o ribaltamento del mezzo di trasporto (carrello) o macchina operatrice

Utilizzo di macchine operatrici, carrelli elevatori, carroponti o gru

Infortuni su impianti meccanici (macchine, robot, …)

Lavori in luoghi confinati (recipienti chiusi, silos, serbatoi).

Si evidenzia inoltre, sebbene con conseguenze di gravità minore dai precedenti fattori di rischio, come sia opportuno valutare gli infortuni da scivolamento ed inciampo che costituiscono circa il 20% delle forme di infortunio globali.

Nota in tema di prescrizioni di Legge recenti

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale nei reparti, attività o lavorazioni dove non fosse eseguita la “Valutazione dei rischi”. Ferme restando anche le altre sanzioni di natura penale è stata comunque introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza.

È opportuno inoltre evidenziare anche il fatto che per le Aziende di Costruzione o di Impiantistica i singoli POS ed i vari PSC non possano essere sempre considerati completamente sostitutivi della valutazione del rischio.

La periodicità di aggiornamento della valutazione è prevista:

dopo 30 giorni delle mutate condizioni del rischio (art. 29 D.Lgs. 81/2008) e comunque ogni:

4 anni per rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti, anche se le condizioni rimanessero le medesime

3 anni per agenti biologici, cancerogeni e le ferite in ambito sanitario

2 anni per lo stress lavoro correlato.  

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