Art.35 D. Lgs. 81 Riunione periodica


Articolo 35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:


a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;


b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;


c) il medico competente, ove nominato;


d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:


a) il documento di valutazione dei rischi;


b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;


c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;


d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.


3. Nel corso della riunione possono essere individuati:


a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;


b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.


4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.


5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

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