Art.36 D.Lgs. 81 Informazione ai lavoratori


Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:


a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;


b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;


c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;


d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.


2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:


a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;


b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;


c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.


3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.


4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

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