Art. 281 D. Lgs. 81 Registro dei casi di malattia e di decesso


Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.


2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.


3. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.


4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla Commissione CE, su richiesta,informazioni su l’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

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