Art. 290 D. Lgs. 81 Valutazione dei rischi di esplosione


Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:


a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;


b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;


c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;


d) entità degli effetti prevedibili.


2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.


3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

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