Art. 294-bis D. Lgs. 81 Informazione e formazione dei lavoratori


Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:


a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;


b) alla classificazione delle zone;


c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;


d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;


e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;


f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;


g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;


h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

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