Art.250 D. Lgs. 81 Notifica


Articolo 250 - Notifica

1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.


2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:


a) ubicazione del cantiere;


b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;


c) attività e procedimenti applicati;


d) numero di lavoratori interessati;


e) data di inizio dei lavori e relativa durata;


f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.


3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.


4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

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