Art.267 D. Lgs. 81 Definizioni


Articolo 267 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Titolo s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;


b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;


c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

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