Definizione e fonti normative - Cos’è una tecnopatia, cosa prevede la legge italiana


Cos’è una tecnopatia,cosa prevede la legge italiana

La definizione di malattia professionale presenta diversi livelli di specificità, a seconda dei diversi ambiti (preventivo, assicurativo, epidemiologico) e dei Paesi in esame. Sotto il profilo dottrinario possiamo definire la malattia professionale “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” (A. Fiori), sotto
il profilo assicurativo, in Italia, la nozione di malattia professionale si deduce giuridicamente da tre fonti normative:

1) l’art. 3 del DPR n.1124/65, che definisce
le malattie cosiddette tabellate: “l’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4”.
La tabella citata nell’articolo,differenziata in industria e in agricoltura, ha una struttura su tre colonne.
Nella prima
sono elencate le malattie nosologicamente definite, nella seconda vengono indicate le lavorazioni che espongono allo specifico rischio, nella terza vengono elencati i periodi massimi di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione a rischio. Quindi la malattia è da considerarsi tabellata quando è presente nella prima colonna, è causata dalle lavorazioni specificatamente indicate nella seconda colonna e si manifesta entro il periodo massimo di indennizzabilità previsto nella terza colonna.
Le malattie tabellate
attualmente sono:
a) quelle previste dal Decreto Ministeriale 9.4.2008 entrato in vigore il 22 luglio 2008, 85 nel settore industria e 24 nel settore agricoltura;
b) Silicosi ed Asbestosi, la cui tutela obbligatoria è regolata da norme speciali;
c) le malattie e le lesioni legate alle radiazioni ionizzanti di cui alla speciale “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei Raggi X e delle sostanze radioattive o da folgorazione”.
Nell’ambito delle malattie professionali tabellate il lavoratore è assistito dalla presunzione legale di origine e cioè dalla presunzione che la malattia sia stata causata proprio dal rischio specifico derivante dalla lavorazione citata in tabella, cui il lavoratore è stato adibito in maniera non occasionale, e non da altri fattori causali.

2) Le sentenze n. 179 e n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale hanno introdotto il sistema misto, secondo il quale la tutela assicurativa opera anche nei confronti delle malattie non tabellate,purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
In tali fattispecie cade sul lavoratore l’onere probatorio non solo in materia di rischio, ma anche in materia di nesso di causalità.
Cade altresì sul lavoratore
l’onere della prova della origine professionale della malattia se questa viene denunciata oltre il periodo massimo di indennizzabilità e non ne viene documentata la insorgenza entro i termini tabellari.

3) Il comma 4° dall’art 10 del Decreto 38/2000, riprendendo il dettato delle predette sentenze della Corte Costituzionale,considera “malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale..”.
In Italia dunque opera un sistema di tutela misto, che si applica per quelle lavorazioni per le quali già sussiste l’obbligo assicurativo contro gli infortuni: non esiste infatti una forma di assicurazione autonoma per le malattie professionali ma si tratta di un “supplemento” assicurativo per i lavoratori già protetti contro gli infortuni.
La competenza in materia di accertamenti, di certificazioni e di ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici è attribuita all’Inail.

Come funziona l'accertamento legale

L’accertamento medico-legale delle malattie professionali viene attivato a partire dalla presentazione della denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro, corredata da certificato medico. L’assicurato è obbligato a denunciare al proprio datore di lavoro la malattia professionale entro quindici giorni dalla manifestazione della stessa mediante presentazione al datore di lavoro del primo certificato medico di malattia professionale.
E’ comunque ammessa una istruttoria della pratica che veda pervenire in maniera disgiunta il certificato medico senza la denuncia del datore di lavoro o viceversa. In tal caso sarà la funzione amministrativa Inail ad accorpare denuncia e certificato, richiedendoli alla parte che non ha ottemperato e acquisendo sempre e comunque il consenso del lavoratore a procedere all’istruttoria della pratica, se non già espresso.
Gli adempimenti dell’Inail prevedono le seguenti fasi:

1. Valutazione dell’obbligo assicurativo
del lavoratore; si rammenta che gli assicurati hanno diritto comunque alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di legge ( principio dell’automaticità della tutela).
Si dovrà comunque
tener conto dei previsti termini prescrizionali di 3 anni e 150 giorni che decorrono dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni previste dalla legge per l’esistenza del diritto stesso.

2. Esame di tutti gli elementi necessari ed utili alla evidenziazione dell’esposizione al rischio specifico.

3. Invito a visita dell’assicurato con richiesta di presentare ogni documentazione utile sia alla ricostruzione del rischio lavorativo, sia alla valutazione della patologia denunciata.
La ricostruzione del rischio comprende una accurata anamnesi lavorativa, l’acquisizione del documento di valutazione del rischio e della cartella sanitaria e di rischio, entrambi da richiedere all’azienda, nonché verifica la presenza di ogni elemento utile già in possesso dell’INAIL o di altri soggetti pubblici.

4. Diagnosi di malattia e definitiva diagnosi medico-legale, cui si arriva dopo aver acquisito la documentazione medica necessaria (certificazioni, cartelle cliniche, indagini specialistiche già effettuate dal lavoratore ecc.) ed effettuati i necessari accertamenti clinico-strumentali.
In definitiva, il percorso che porta alla diagnosi di malattia professionale, tabellata o non tabellata, deriva dall’associazione di più condizioni: la lavorazione o i rischi, i tempi e le modalità di esposizione, la compatibilità della malattia nei suoi connotati clinici con lo specifico tipo di rischio alla luce delle evidenze statistico-epidemiologiche e scientifiche.
In caso di malattia professionale tabellata, come già detto, vige la presunzione legale di origine;
per la malattia professionale non tabellata viceversa incombe sul lavoratore l’onere della prova riguardo l’origine lavorativa della patologia denunciata.
Una volta che il lavoratore venga riconosciuto affetto da patologia di origine professionale, il medico dell’Inail procederà:

a) al riconoscimento del danno biologico e alla sua valutazione in percentuale con la erogazione delle eventuali prestazioni di natura economico-indennitaria, sanitaria, assistenziale, e nei casi previsti, preventiva (es. rendita di passaggio);

b) alla imputazione della malattia professionale riconosciuta alla posizione assicurativa dell’impresa alle cui dipendenze il lavoratore ha espletato da ultimo la specifica attività rischiosa e dove, secondo il giudizio medico-legale, ha presumibilmente contratto la patologia;

c) agli ulteriori eventuali obblighi certificativi rappresentati dal referto aggiungere ai sensi dell’art. 365 del Codice Penale e dalla denuncia/segnalazione ex art.139 del D.P.R. 1124/65 così come modificata dall’ art.10 del Dlgs 38/2000.

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