Gli infortuni lavorativi su strada - Infortuni in itinere e infortuni in occasione di lavoro


Infortuni in itinere e infortuni in occasione di lavoro

Tra gli incidenti stradali sono annoverati numerosi casi di infortuni lavorativi.
Il caso del lavoratore coinvolto in un incidente stradale durante il tragitto casa-lavoro-casa e il caso del lavoratore coinvolto in un incidente stradale verificatosi nell’esercizio di una attività lavorativa, sono riconosciuti come infortuni lavorativi.
Gli infortuni sul lavoro sono coperti da un’assicurazione obbligatoria che,secondo l’articolo 2 del Dpr 1124 del 30/06/1965, “comprende tutti i casi di infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro da più di tre giorni” (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro del 30 aprile del 2008 n. 81
richiederà all’Inail di raccogliere e registrare a fini statistici anche gli infortuni di durata superiore a un giorno). La copertura assicurativa per gli incidenti in itinere è stata introdotta dall’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000. In particolare, per infortunio in itinere si intende un incidente subito dal lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro; durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale. Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso. Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
L’infortunio stradale rilevato dall’Inail è correlato all’uso di “mezzi di trasporto terrestre non su rotaie”, ossia infortunio avvenuto nella pubblica via e causato da circolazione stradale, indipendentemente che si tratti di infortunio occorso nell’esercizio di un’attività lavorativa o in itinere. Rientra in questa definizione sia l’incidente capitato all’autotrasportatore nell’esercizio della sua attività sia l’investimento del pedone da parte di un autoveicolo se riguarda un lavoratore che si sta recando al lavoro (in itinere). Non deve, invece, essere considerato come incidente stradale, l’incidente fra autoveicoli o causato da autoveicoli all’interno di un cantiere di lavoro in quanto lo stesso non può considerarsi incidente stradale in senso stretto, né legato a particolare rischio da circolazione di autoveicoli.
L’assicurazione RC Auto relativa alla responsabilità civile verso terzi e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono obbligatorie.
Possono essere stipulate anche polizze facoltative per la tutela degli infortuni professionali ed extra professionali, risarciti dal settore assicurativo privato
La copertura volontaria per gli infortuni copre cioè l’assicurato sia per i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale sia per i danni subiti durante ogni altra attività che non abbia carattere professionale (es. tempo libero, attività sportiva dilettantistica, ecc…). Fra questi rientrano anche gli infortuni del conducente di veicoli che, pur essendo responsabile dell’incidente, viene risarcito sulla base di una copertura facoltativa aggiuntiva alla RC Auto che serve a coprire proprio tale rischio. In caso di infortunio sul lavoro per il quale oltre alla copertura dell’Inail vi sia anche una copertura su base volontaria, l’assicurato verrà risarcito da entrambi gli enti assicurativi, sia pubblico sia privato. Secondo la normativa vigente, sia nel caso di assicurazione RC Auto obbligatoria sia di assicurazione infortuni facoltativa, le imprese devono fornire al Casellario centrale infortuni solo i casi di danni con invalidità permanente o con esito mortale. Sono quindi esclusi tutti i casi di individui che pur avendo subito una lesione, risolvono l’evento con una inabilità temporanea. Inoltre, la comunicazione del dato da parte delle imprese al Casellario centrale infortuni avviene solo dopo che la lesione è stata completamente definita: questo significa che il numero degli infortuni riportato nei vari anni non è espressione del numero di infortuni accaduti, ma di quelli che alla data di osservazione sono stati definiti. Nel caso di danni fisici i tempi necessari per la completa definizione del danno sono generalmente molto lunghi (anche oltre 10 anni).

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