La formazione e la cultura della prevenzione - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella strategia comunitaria e nel Testo unico


Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella strategia comunitaria e nel Testo unico

Istruzione e formazione, secondo la Strategia comunitaria 2007-2012 (Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008), sono un elemento “cruciale per lo sviluppo di una cultura della prevenzione” e dovrebbero “costituire un processo continuo, adeguato alle nuove tecnologie disponibili sul posto di lavoro”. Inoltre, “ai lavoratori e ai rappresentanti per la salute e la sicurezza si deve offrire formazione e riconversione professionale specifica nel campo della salute e della sicurezza sul posto di lavoro”.
Bruxelles ribadisce così quanto la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro siano un elemento
cardine e ineludibile di una efficace strategia nazionale di contrasto agli infortuni sul lavoro. In piena coerenza con gli indirizzi comunitari, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato in ultimo dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), più noto come “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, valorizza il ruolo della prevenzione della formazione. Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera aa del Testo unico, la formazione si concreta in un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Fra le previsioni che impongono l’utilizzo e la valorizzazione nei luoghi di lavoro pubblici e privati dello strumento formativo, appare utile rimarcare come l’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 106/2009, del “Testo Unico” chieda alla Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro (organo nel quale si trova una rappresentanza paritaria delle strutture pubbliche, centrali e regionali, e delle parti sociali) di “elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”.
In tal modo, si attribuisce a un organismo terzo il compito di delineare i requisiti di capacità per la qualificazione di soggetti che, per la delicatezza dei compiti svolti, devono garantire di essere in possesso di determinati requisiti e capacità professionali, soprattutto con particolare riguardo alla formazione svolta in settori ad alto tasso infortunistico, come l’edilizia.
L’obiettivo è chiaramente quello di superare le criticità in termini di efficacia della offerta formativa che troppo spesso in concreto fanno della formazione una attività soprattutto formale e scarsamente incisiva in termini di efficacia.
Altra novità di assoluto rilievo emerge leggendo l’attuale (dopo la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 106/2009) articolo 37, comma 7, del “Testo Unico”, il quale dispone che: “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza”. La norma prevede anche i contenuti specifici della formazione a favore di dirigenti e preposti.
In tal modo, si supera il tradizionale orientamento che vedeva quali principali destinatari dell’obbligo di formazione i lavoratori, e si afferma senza possibilità di fraintendimento che ogni soggetto che abbia un ruolo ai fini della salute e sicurezza in azienda necessiti di un precostituito percorso formativo, adeguato ai propri compiti e alle proprie responsabilità.
Sul concreto assetto della formazione dei dirigenti e preposti, quindi, si stabilisce che la formazione deve essere incentrata sui seguenti contenuti: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione del rischio, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali delle misure di prevenzione.
Del tutto logico è poi l’aver previsto, all’articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2008, che il datore di lavoro intenzionato a svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione debba frequentare un corso di formazione di durata compresa tra le 16 e le 48 ore, secondo le procedure e con i contenuti che verranno definiti in Conferenza Stato-Regioni.
L’attuazione della normativa sulla formazione è, ormai, a un punto molto avanzato.
Stato e Regioni stanno completando l’istruttoria degli accordi relativi all’individuazione dei percorsi formativi per datori di lavoro (articolo 34, citato), lavoratori, dirigenti e preposti (articolo 37, rispettivamente commi 2 e 7):
Accordi che, utili per il confronto con le parti sociali, saranno approvati nei primi giorni del nuovo anno.
La centralità della formazione nell’ambito delle strategie di contrasto al fenomeno infortunistico viene dimostrata anche dal numero di azioni pubbliche finalizzate, in questi mesi, alla promozione e al finanziamento delle attività formative. In tale ottica si colloca, ad esempio l’ accordo raggiunto in Conferenza Stato Regioni il 20 novembre 2008 sui criteri di impiego e l’attivazione delle somme, pari a 50 milioni di euro, (articolo 11, comma 7, del “Testo Unico”) da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali attività di formazione su base regionale, per complessivi 30 milioni di euro.
Le somme sulla formazione regionale sono state regolarmente impegnate e sono a disposizione per le relative attività;
in particolare, il Ministero del lavoro ha chiesto a ciascuna Regione un programma di attività formative coerenti con i contenuti dell’accordo e si è già provveduto a erogare le somme alle Regioni che hanno presentato programmi coerenti con l’intesa siglata in Conferenza Stato Regioni.
Inoltre, sulle risorse stanziate per il 2009 è stata predisposta la prima bozza del decreto interministeriale (articolo 11, citato, comma 2) con il quale verranno ripartiti i finanziamenti per attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i seguenti tre temi:
a) progetti di investimento in materia di salute e sicurezza per le piccole e medie imprese;
b) finanziamento di progetti formativi in materia;
c) finanziamento di attività di istituti scolastici, universitari e di formazione dirette a inserire
nei rispettivi programmi il tema della salute e sicurezza sul lavoro.
Il documentoè stato oggetto di discussione con Regioni e parti sociali nell’ambito della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro nelle riunioni di giugno e luglio 2009 e ha ottenuto formalmente il parere favorevole da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Pubblica istruzione.
La bozza del decreto interministeriale per la gestione dei fondi 2009 è stato anche inoltrato alla Conferenza Stato-Regioni che ha dato parere positivo lo scorso 5 novembre.
Al momento, dunque, il decreto è alla firma dei Ministri concertanti.

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