La formazione - Garanzia per la salute e la sicurezza sul lavoro


Garanzia per la salute e la sicurezza sul lavoro

Se nell’ambito del lungo e non sempre semplice processo che ha portato alla riforma della salute e sicurezza sul lavoro,realizzata attraverso il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il successivo decreto di correzione (d.lgs. n. 106/2009), si è spesso avuto modo di riscontrare differenti opinioni tra Amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche e parti sociali, va detto che sulla assoluta centralità del ruolo e dell’importanza della formazione per la prevenzione dei rischi da lavoro e la tutela dei lavoratori non vi sono state discussioni. Ciò in quanto, come è emerso con particolare chiarezza negli anni precedenti alla riforma, non può esistere una corretta gestione della salute e sicurezza senza un’efficace attività di formazione nei luoghi di lavoro, privati e pubblici.
Prima e fondamentale espressione di questo orientamento si trova già all’articolo 2, comma 1, lettera aa), del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, dove la “formazione” è definita come “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Dunque non una singola attività, volta a realizzare un adempimento di tipo formale (magari prevalentemente diretto a evitare
l’applicazione di sanzioni), quanto un vero e proprio insieme di iniziative volte a permettere a ciascuno di accrescere le proprie conoscenze in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro. In tale contesto appare particolarmente significativo che la norma puntualizzi espressamente come il processo educativo non sia solo volto al lavoratore, bensì a tutte le figure in genere del sistema preventivo (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori,rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza…). La logica è che la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
sia il risultato finale di una serie di attività – innanzitutto di formazione che coinvolgono, nessuno escluso, tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
Dunque, in tale modo il Legislatore dimostra di considerare necessario strumento di contrasto al fenomeno infortunistico non solo il miglioramento del quadro giuridico di riferimento quanto anche la pronta e efficace attivazione degli strumenti di promozione della salute e sicurezza al momento disponibili da parte di soggetti pubblici e privati, in un contesto unitario e specificamente finalizzato all’innalzamento dei livelli di tutela nei luoghi di lavoro. Nel novero
di tali attività promozionali della salute e sicurezza misure centrali sono l’inserimento della materia della salute e sicurezza nei programmi scolastici ed universitari, al fine di determinare nei futuri lavoratori un innalzamento della consapevolezza dell’importanza del problema della tutela della salute e sicurezza in ogni ambiente di lavoro (che costituisce la prima e più efficace misura di prevenzione), e la programmazione e realizzazione di attività di formazione.
In sostanza – in piena coerenza con le indicazioni dell’accordo tra Governo, Regioni, province autonome e parti sociali relativo alle Linee guida per la formazione del 17 febbraio 2010 –le due attività promozionali in parola delineano un percorso di creazione delle competenze della persona che si sviluppa dalla scuola e si arricchisce,con contenuti progressivamente“mirati” ai contesti produttivi in cui il lavoratore si inserisce, in tutto l’arco della vita del cittadino.
Tale percorso ideale ha come presupposto necessario e irrinunciabile che le attività di formazione siano efficaci raggiungendo, in particolare, il risultato di accrescere nel lavoratore
la conoscenza non certo di nozioni di tipo generale quanto piuttosto di concetti e procedure che siano utili alla eliminazione o, ove impossibile, riduzione e/o gestione dei rischi da lavoro che sono propri dello specifico contesto di riferimento. Efficacia da raggiungere sia programmando le attività di formazione in modo che siano “mirate” da un lato alle situazioni di rischio e dall’altro ai fruitori (si pensi, ad esempio, al linguaggio utilizzato o, ancora, agli strumenti della formazione) dell’azione formativa che garantendo che solo formatori profondamente competenti e, al contempo, in grado di trasferire ai discenti le proprie competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro progettino e attuino attività formative come quelle che il “testo unico” prevede e ne verifichino l’impatto in termini di crescita delle competenze in uscita delle persone coinvolte. Quanto appena detto emerge dalla lettura
dell’articolo 6, comma 8, lettera mbis, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro ove si attribuisce alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. ,il compito di elaborare “criteri di qualificazione della figura del formatore” tenendo conto “delle peculiarità dei settori di riferimento”. In tal modo il formatore si vede riconosciuto un ruolo centrale nell’ambito del sistema prevenzionistico – del quale fa pienamente parte a pieno titolo, quale ora riconosciuto normativamente e, al contempo, si vede gravato della necessità di possedere determinate competenze, specifiche per la materia in oggetto e, all’interno di essa, per i settori e le attività di riferimento delle aziende i cui lavoratori debbano essere formati.
La formazione di qualunque lavoratore deve essere “sufficiente e adeguata”(anche rispetto alle conoscenze linguistiche),legata alle specificità dell’impresa e realizzata in modo costante a partire dalla costituzione del rapporto di lavoro, come prevede l’articolo 37 del “testo unico”, il quale richiama, altresì, il legame – tutto legato allo scopo delle rispettive attività, che è il medesimo (accrescere le conoscenze dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali) tra la formazione, l’informazione e l’addestramento.
L’efficacia dell’attività di formazione nei luoghi di lavoro è, infine, demandata dal “testo unico” alla elaborazione di accordi in Conferenza Stato- Regioni, ai quali si chiede (articoli 34
e 37 del d.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) di completare e rendere ancora più chiaro a chiunque il quadro giuridico di riferimento della formazione per datori di lavoro che intendano svolgere (nei casi in cui ciò è permesso dalla legge, identificati dall’articolo 34 e dall’allegato II del “testo unico”) “in proprio” i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti e lavoratori;
ciò individuando nel dettaglio elementi quali, ad esempio:

a) la identificazione
dei soggetti formatori;

b) l’articolazione dei percorsi
formativi in base al rischio di impresa;

c) il numero di ore dell’attività
formativa, anch’esso legato al rischio;

d)i temi della formazione;



e) i limiti e le regole
della formazione in modalità e-learning.

Tali accordi sono stati oggetto negli ultimi
mesi di ampia e articolata discussione tra Stato e Regioni e di ripetuti confronti con le parti sociali, al cui esito ben può dirsi si siano creati documenti che costituiscono un apprezzabile punto di equilibrio tra le diverse esigenze manifestate (quali, da un lato, la necessità di individuare un numero di ore di formazione tale da permettere che essa sia efficace e, dall’altro, evitare che il costo economico di tale formazione sia troppo gravoso per le aziende), tanto da far pensare a una loro prossima approvazione, dopo il rinvio deciso dall’organismo per completare gli approfondimenti tecnici su alcune limitate questioni – della approvazione degli accordi deciso dalla Conferenza
Stato-Regioni alla riunione dello scorso 27 luglio.

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