La normativa italiana guarda alla parità - Il Testo Unico in linea con la Strategia Europea: più attenzione alle differenze di genere


Il Testo Unico in linea con la Strategia Europea:
più attenzione alle differenze di genere

La normativa italiana, recentemente riformata, si muove in linea con la Strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2007-2012:
“Migliorare la qualità e produttività del lavoro”.
L’indirizzo europeo sottolinea, in particolare, il crescente numero di lavoratrici e le differenze fondamentali tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini, differenze che influiscono sulla rispettiva salute e sicurezza. In quest’ottica, le differenze di genere nelle condizioni di lavoro impongono ai soggetti obbligati di diversificare la programmazione e l’attuazione di misure protettive negli ambienti di lavoro, al fine di assicurarne l’efficacia, sia per le donne che per gli uomini.
L’organizzazione del lavoro richiesta deve essere strutturata tenendo conto del tipo effettivo di lavoro che viene svolto dalle donne e dagli uomini e delle differenze nelle rispettive condizioni di esposizione al rischio.
Allo stesso tempo, l’Europa evidenzia come non sia possibile migliorare la salute e sicurezza sul lavoro delle donne senza tener conto dei problemi di discriminazione sul lavoro e nella società, per contrastare i quali occorre favorire in ogni Stato membro attività per l’eguaglianza.
È per questa ragione che indirizzi politici in settori apparentemente distanti dalla salute e sicurezza sul lavoro, le iniziative di salute pubblica o di responsabilità sociale delle imprese, finiscono per essere determinanti per fornire concretezza alla considerazione delle differenze di genere.
Favorire la partecipazione delle donne ai processi decisionali che determinano gli indirizzi delle imprese pubbliche e private, per esempio, è una delle vie maestre per promuovere la parità di diritti e trattamento delle donne nei luoghi di lavoro.
Ai Paesi dell’Unione Europea è chiesto, prima di tutto, di esaminare le circostanze che caratterizzano la propria realtà nazionale per quanto riguarda il genere e la salute e sicurezza sul lavoro, in modo da pianificare interventi adeguati, che guardino alle differenze tra i sessi. Inoltre, va considerato che le donne non costituiscono gruppi omogenei, né svolgono sempre lavori femminili.

Espresso riferimento alla diversità tra uomo e donna e nuovi rischi

Le linee guida indicate dall’Europa sono
state concretamente affrontate nell’ambito del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81), che interviene in modo nuovo in materia di valutazione da parte del datore di lavoro di tutti i rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro, adempimento che costituisce il primo passo di tutte le incombenze di salute e sicurezza.
La formulazione
dell’articolo 28, infatti, obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi “riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere”.
Viene introdotto, dunque, un espresso riferimento sulle differenze tra uomini donne che legittima il riconoscimento di nuovi rischi e consente di porre attenzione sull’esistenza di fenomeni discriminatori all’interno delle organizzazioni del lavoro e sull’impatto discriminatorio che alcune scelte organizzative possono avere.

Ne l “corpus” della legislazione italiana potenziata la tutela della donna

In realtà, il Testo Unico si colloca in modo coerente in un quadro di legislazione del lavoro ormai consolidato nel nostro ordinamento, che guarda con attenzione alle possibili problematiche legate alla diversità di genere:
a partire dal decreto legislativo
n. 216/2003, di attuazione della direttiva comunitaria 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
E presuppone
l’integrale applicazione e il rispetto delle disposizioni a tutele delle donne e dirette a vietare discriminazioni ai loro danni: la legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”; la legge 10 aprile 1991, n. 125 sulle “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cosiddetto “Testo Unico per la maternità e la paternità”; il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
In questa cornice, le previsioni del Testo Unico si pongono l’obiettivo di migliorare e differenziare ulteriormente la tutela delle donne, non limitandola all’individuazione di condotte vietate, bensì finalizzandola alla considerazione diversificata delle condizioni di lavoro e di rischio delle lavoratrici rispetto ai lavoratori, per permettere una valutazione dei pericoli davvero completa e, a valle di essa, l’adozione da parte delle imprese pubbliche e private di misure organizzative coerenti, efficaci, più idonee a tutelare le donne. Si tratta di un approccio successivamente confermato anche nel “correttivo” al Testo Unico, dove si prevede una specifica evidenza dei dati relativi alle differenze di genere nell’ambito dei flussi che costituiranno il Sistema Informativo Nazionale per la Sicurezza (SINP), strumento centrale per il monitoraggio e la programmazione delle iniziative pubbliche di prevenzione (art. 8 del Testo Unico), e la partecipazione delle Pari opportunità ai lavori della Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del Testo Unico), organo tripartito al quale sono attribuiti compiti essenziali per l’elaborazione di provvedimenti attuativi.

Le azioni delle Consigliere di parità

Più in concreto l’attività della Rete delle Consigliere di parità e dei partner istituzionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è ispirata alla declinazione del concetto di differenza di genere nella diverse fattispecie di rischio.
Per esempio,quello legato allo stress lavoro-correlato.
L’articolo 2 del Testo Unico riprende la definizione di salute dell’Organizzazione mondiale della Sanità come “lo stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità”.
In questa chiave, la valutazione dei fattori di stress con particolare attenzione alla donna ha sollevato un grande interesse, nella diversa considerazione delle reazioni di adattamento, delle tensioni fisiche e mentali derivanti dalle caratteristiche fisiche e psico-sociali del lavoro, che interagiscono con eventi stressanti della vita extralavorativa e familiare.
Tali reazioni, infatti, sono determinate dalla tipologia “psicobiologica” dell’individuo.
In questo senso,azioni pratiche della Consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori sono
state: la costituzione di un tavolo tecnico di studio con gli ispettorati del lavoro per affrontare il tema della salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento al lavoro femminile; accordi di cooperazione strategica con Comitato pari opportunità della Lega italiana Lotta contro i tumori a tutela dei malati oncologici, con il Comitato pari opportunità della Croce rossa italiana e con il Comitato pari opportunità dell’Inail;
l’adesione alla campagna informativa del ministero del Lavoro sul lavoro femminile.

Una diversa gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro

Il Testo Unico impone ai soggetti obbligati in materia di sicurezza un approccio ai temi della prevenzione negli ambienti di lavoro che tenga conto delle differenze e delle disuguaglianze legate al genere, in piena coerenza con le logiche delle direttive e delle strategie comunitarie. La legislazione italiana ribadisce che il lavoro, la sua organizzazione e le attrezzature per svolgerlo devono essere concepiti per adattarsi alle persone e non viceversa e impone ai datori di lavoro di procedere a una gestione dei rischi sensibile alle differenze tra uomo e donna.
In concreto, vanno considerate problematiche più vaste legate alle circostanze di lavoro, quali
le molestie sessuali, la discriminazione e la partecipazione al processo decisionale in azienda da parte delle donne e devono essere individuati pericoli e problemi per la salute che hanno maggiore rilevanza, statistica o probabilistica, per le donne.

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