Lavori in ambienti sospetti di inquinamento-Obblighi dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto di compiti di prevenzione e protezione


OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO DI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Nei casi riportati all’Allegato II del D.Lgs. 81/08, richiamato dall’art. 34 dello stesso decreto, il datore di lavoro può svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione (SSP):

• aziende artigiane e industriali (con esclusione di quelle di cui all’art. 1 del D.P.R. 175/88, e s.m., centrali termoelettriche, impianti di laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni, strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private) - fino a 30 addetti;

• aziende agricole e zootecniche - fino a 10 addetti;

• aziende della pesca - fino a 20 addetti;

• altre aziende - fino a 200 addetti.

Solo in tali casi il datore di lavoro assume pertanto gli obblighi formativi consistenti nel frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore,al massimo 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte. É altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.
Acquisita tale formazione, lo stesso soggetto è obbligato ad assicurare a ciascun lavoratore la corretta formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche del lavoratore (art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08).
I contenuti formativi, eventualmente comprensivi di fasi di addestramento, devono riguardare i rischi specifici legati alle particolari attività lavorative svolte; la formazione e l’eventuale addestramento devono avvenire (art. 37, comma 4) in occasione:

• della costituzione del rapporto di lavoro;

• del trasferimento o cambiamento di mansione;

• dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie o nuove sostanze o preparati pericolosi.
Ai sensi del comma 5 stesso articolo, l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Anche i lavoratori, al pari del datore di lavoro, devono ricevere adeguato aggiornamento periodico, sulla base delle modalità disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale, in linea con il comma 11 dell’art. 37 che recita: “la durata dell’aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per imprese che occupano più di 50 lavoratori”.
Ai sensi dell’art. 30 dello stesso Decreto è previsto, anche per le attività fino a 50 lavoratori, l’adozione di un modello organizzativo di gestione.
L’intento è quello di assicurare adeguati standard tecnico strutturali di sicurezza, il rispetto degli adempimenti generali in materia di sicurezza sul lavoro e l’acquisizione di efficienti procedure da adottare al fine di mitigare le esposizioni dei lavoratori alle situazioni correnti di rischio. Il sistema aziendale che adotta il modello organizzativo in argomento, a parziale esaustività dei contenuti del comma 1 dell’art. 30, consiste nel:

a) “rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) attività di sorveglianza sanitaria;

e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.
In tal modo si acquisisce uno strumento di verifica delle condizioni di sicurezza dell’azienda. A sostegno dell’importanza attribuita a questa attività, come specificato nel comma 6 dello stesso articolo, le aziende fino a 50 lavoratori hanno accesso a finanziamenti ai sensi dell’art. 11 dello stesso Decreto.
Inoltre, ai sensi del comma 9 dell’art. 37, i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46,continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 10 marzo 1998, attuativo dell'art. 13 del D.Lgs. 626/94.
Spetta sempre al datore di lavoro applicare i contenuti previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 81/08 per quanto concerne la prevenzione incendi sui luoghi di lavoro.
A tale riguardo si riporta il contenuto del comma 5 dell’art. 46:
“Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'Interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco,dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento dell’attività di assistenza”.

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