Lavori in ambienti sospetti di inquinamento - Valore limite di esposizione professionale

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

In considerazione della tipologia delle attività condotte all’interno di vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, possono essere
individuate esposizioni professionali a sostanze caratterizzate da potere tossico, irritante o nocivo per la salute sotto forma di liquidi (Allegato IV del D.Lgs. 81/08, commi 3.9.1 e 3.11.3), gas o vapori (Allegato IV del D.Lgs. 81/08 comma 3.8), che si sviluppano in seguito all’utilizzo di specifiche sostanze o che si producono durante processi fermentativi o a seguito della presenza di condizioni microclimatiche particolari. A tale riguardo è opportuno considerare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori esposti, i valori limite di esposizione a tali sostanze.
L’individuazione del valore limite riferito all’esposizione inalatoria e, in alcuni casi, cutanea, all’agente chimico, deve necessariamente essere effettuata in prima istanza nelle disposizioni normative (Allegati XXXVIII e Allegati XLIII del D.Lgs. 81/08, riportati negli Allegati A3 e A4 del presente documento) o, qualora non presente nei summenzionati Allegati, nelle liste della American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (Allegato A5). Per la valutazione delle condizioni igienico-ambientali è pratica comune, infatti, riferirsi ai valori limite di soglia (Treshold Limit Values - TLV) della ACGIH, sebbene questi non rappresentino una demarcazione netta tra concentrazione non pericolosa o pericolosa, né un indice relativo di tossicità,e pertanto debbano essere utilizzati soltanto quali orientamento e raccomandazione per la prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di lavoro.
Tali valori indicano, per ognuna delle sostanze considerate, le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali
si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute anche se, a causa della suscettibilità individuale, possono essere accusati sintomi di disagio anche per concentrazioni pari o inferiori a questi. L’adozione dei TLV istituisce in pratica un controllo permanente e sistematico dell’ambiente di lavoro che va abbinato alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti. Valore limite di soglia Concentrazione di una sostanza aerodispersa al di sotto della quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno per giorno senza effetti negativi per la salute. I TLV possono essere espressi in ppm (parti per milione) o in mg/mc.
Si riporta la relativa formula di conversione:

dove: 24,45 = volume molare in litri, PM = peso molecolare in grammi.

I TLV sono pertanto valori limite di soglia e concentrazioni massime accettabili:
devono essere quindi considerate come Raccomandazioni I TLV vengono indicati annualmente dall’ACGIH e sono raccomandati anche dall’ Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per l’Igiene Industriale e per l’Ambiente (AIDII).

I TLV si suddividono in TLV-TWA, TLV-STEL e TLV-C.
Questi limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta fra concentrazione non pericolosa e pericolosa, né un indice relativo di tossicità, ma servono come orientamento per la prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di lavoro.

TLV - TWA (Time Weighted Average)
Per i composti aerodispersi rappresenta la concentrazione mediata nel tempo per una normale giornata lavorativa di otto ore ed una settimana lavorativa di 40 ore, per una vita lavorativa (40 anni), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti avversi.

TLV - STEL (Short Term Exposure Limit)
Per i composti aerodispersi rappresenta la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti con continuità per un breve periodo di tempo senza soffrire di irritazione, danni tissutali cronici od irreversibili, narcosi di grado sufficiente ad incrementare il rischio di infortuni, impedire l’autosoccorso o ridurre l’efficienza lavorativa. Non è un limite di esposizione indipendente e separato, bensì affianca ed integra il TWA quando si sono riscontrati effetti acuti da parte di una sostanza per la quale gli effetti tossici sono primariamente di natura cronica.
I valori STEL sono raccomandati solo ove gli effetti tossici sono risultati da un’alta esposizione per breve termine in uomini o animali. Il valore STEL è definito come un valore mediato in un tempo di 15 minuti che non deve mai essere superato durante la giornata lavorativa. Esposizioni tra il TWA e lo STEL non dovrebbero essere più lunghe di 15 minuti e non dovrebbero avvenire più di quattro volte al giorno, con intervalli tra un’esposizione e la successiva non inferiori a 60 minuti.

TLV - C (Ceiling)
La concentrazione che non dovrebbe essere superata durante nessun momento dell’esposizione lavorativa neppure istantaneamente. Nella pratica dell’igiene industriale, se la misurazione ad ogni istante non è fattibile, il TLV - C può essere accertato campionando ogni 15 minuti, tranne che per quelle sostanze che possono causare irritazione immediata con brevi esposizioni. Per alcune sostanze, ad esempio gas irritanti, solo il TLV - C può essere rilevante. Per altre sostanze possono essere rilevanti una o due categorie, sulla base della loro azione fisiologica. È importane osservare che se uno di questi limiti di soglia viene superato si presume che esista un potenziale pericolo da queste sostanze. Si ricorda infine che i valori dei TLV sono definiti, oltre che dall’ACGIH, anche da organizzazioni come l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), o altri enti simili. Tali limiti possono essere tratti dal manuale “Threshold Limit Values” dell’ACGIH, dai dati del SIGEM SIMMA (VV.F.) e dal foglio di informazione tecnica TN 106 della RECOM, scegliendo, in caso di disaccordo tra le fonti, i valori più cautelativi.

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

“3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo,riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.
3.4.4. Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
3.6.1.1. in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2. in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante,devono essere provvisti:
3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.
3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.
3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili,o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno,con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.”

ALLEGATO XXXVIII
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE


ALLEGATO XLIII
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
(AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI)

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