Lo stress lavoro-correlato - Un fenomeno in aumento, da gestire per il benessere di lavoratori e imprese


Un fenomeno in aumento, da gestire per il benessere di lavoratori e imprese

Le Linee di indirizzo del Ministero

Il 25% dei lavoratori europei dichiara di soffrire di stress sul lavoro. Lo ha rilevato un’indagine della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità prevede che, entro il 2020, la depressione diventerà la causa principale di assenza al lavoro. Nell’individuo lo stress comporta disturbi psicologici (ansia, depressione, problemi relazionali, incapacità di concentrarsi),disturbi fisici(ipertensione, problemi cardiaci,deficit immunitari) e disturbi del comportamento.
Per le aziende lo stress produce: assenteismo, frequente avvicendamento del personale, problemi disciplinari, comunicazione aggressiva e, di conseguenza, riduzione della produttività, bassa qualità del prodotto, maggiore frequenza degli infortuni.
Dunque, non gestire o gestire in maniera inadeguata questo fenomeno determina elevati costi sia per la salute dei lavoratori e per l’equilibrio delle loro famiglie sia per le aziende e la collettività (si pensi, per esempio, all’aumento dei costi legati alle spese mediche e agli indennizzi).

Nel Testo Unico e il lavoro della Commissione consultiva
Gli aspetti legati allo stress lavoro-correlato sono stati tenuti in considerazione in sede di stesura del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, nel quale viene ribadito e rafforzato il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e attività pregiudiziale a qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve comprendere “tutti i rischi” per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; non solo, quindi, i fattori di rischio tradizionali, come, ad esempio, i rischi relativi all’uso di sostanze pericolose o di macchine, quanto anche i rischi di tipo immateriale, tra i quali, espressamente, quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato, secondo la definizione dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008.
L’affermazione di questo principio è stata accompagnata dalla previsione, introdotta nel correttivo del 2009, che la valutazione del rischio da stress lavoro- correlato avvenga tenendo conto delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, organo tripartito presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel quale si trovano rappresentate le Amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e la parti sociali.
In anticipo rispetto al termine di legge (individuato nel 31 dicembre 2010), dopo un’ampia e articolata discussione sul tema, la Commissione consultiva ha approvato le indicazioni sul tema, provvedendo, così, a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato.

Le linee d’indirizzo del Ministero
Le linee di indirizzo perseguite dal Ministero del Lavoro in questo ambito riguardano la brevità e semplicità, perché è destinato a un utilizzo ampio e riferito a imprese non necessariamente
munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema; l’individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione, e che permetta una prima ricognizione degli indicatori e dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato; l’applicazione di questa metodologia a “gruppi di lavoratori” esposti, in maniera omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al singolo lavoratore, che potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro;
l’individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima, ma eventuale, destinata a essere necessariamente utilizzata, quando la precedente fase di analisi
e la conseguente azione correttiva non abbia, in sede di successiva verifica, dimostrato un abbattimento del rischio da stress lavoro-correlato;
la valorizzazione, in un contesto di pieno rispetto delle previsioni del Testo unico, delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti; l’individuazione di un periodo transitorio di durata limitata per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.

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