PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO

Possono essere utilizzati come punti di ancoraggio:
• parti della struttura edilizia di idonea resistenza
• opere provvisionali a loro volta ancorate a parti fisse (es. ponteggi)
• dispositivi di classe A1 e A2 progettati secondo la norma UNI EN 795 e destinati ad essere fissati a
superfici verticali, orizzontali o inclinate.
In via generale l’uso di punti di ancoraggio fisso risulta idoneo per lavori in postazione fissa o con ridotta necessità di movimento.
Ogni ancoraggio deve avere una resistenza minima di 10 kN (circa 1000 Kg).
Ad esso può essere agganciato un solo operatore.


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