Per quanto riguarda la scuola, già il DM Pubblica Istruzione 292/96 chiarisce che il datore di lavoro è il dirigente scolastico. Il D.Lgs. 81/08 (art. 2, comma 1, lettera b) precisa che per tutta la Pubblica Amministrazione datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Per esso valgono quindi tutti gli obblighi previsti dalla normativa in capo al datore di lavoro e, in particolare, quelli indicati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08. Tuttavia va detto che anche nella scuola, come in altre Pubbliche Amministrazioni, l’individuazione del datore di lavoro conserva tuttora profili di criticità. Da un lato infatti la definizione contenuta nella norma di legge esige il requisito dell’autonomia gestionale del dirigente designato datore di lavoro e, soprattutto, gli autonomi poteri di spesa capaci di impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, dall’altro l’organizzazione ministeriale, pur individuando formalmente il dirigente scolastico come datore di lavoro, non gli garantisce né il potere di gestione né autonomi poteri di spesa. D’altra parte, lo stesso art. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, nel caso di omessa nomina o di individuazione non corretta, il datore di lavoro si identifica con l’organo di vertice della Pubblica Amministrazione, che, in questo caso, va individuato nell’Organo ministeriale che, di fatto, ha conservato il potere di gestione. Il risultato pratico che caratterizza la vita scolastica è un sistema asfittico, nel quale i compiti e l’attuazione delle norme di sicurezza nelle scuole sono eterodiretti da indicazioni ministeriali che guidano e vincolano la condotta del dirigente scolastico. Occorre peraltro riconoscere che in questo sistema ibrido il Ministero, compatibilmente con le risorse disponibili, si è fatto sempre carico degli oneri economici relativi alla sicurezza. Il dirigente scolastico rappresenta nella scuola un datore di lavoro atipico anche in relazione al ruolo degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto/di Circolo in particolare), che intervengono nella gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane
e strumentali e di controllo), condizione prevista dall’art. 4 secondo comma del D.Lgs. 165/01 per identificare i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che possono essere individuati come datori di lavoro. Se l’assenza di autonomi poteri di spesa rende difficile l’attribuzione di responsabilità al dirigente scolastico in relazione agli adempimenti onerosi, cionondimeno rimangono in suo capo sia gli obblighi derivanti dagli eventuali livelli di autonomia di tali poteri, in relazione a risorse acquisite dall’istituto, sia gli obblighi che non comportano oneri, nonchè quelli relativi alla necessità di assicurare che l’esercizio delle attività all’interno dell’istituto avvenga in condizioni di sicurezza. Se nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 si trovano elencati puntualmente gli obblighi del datore di lavoro, altre prescrizioni cogenti in capo al dirigente scolastico sono contenute nel titolo I del decreto (Principi comuni). Schematicamente possono essere indicati come segue:
● costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominarne il Responsabile (RSPP)
● nominare, ove necessario, almeno un Addetto SPP
● nominare, ove previsto, il Medico competente (MC) ed assicurare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
● designare gli addetti alla gestione delle emergenze
● valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure
● contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all’interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto all’interno della scuola
● organizzare e gestire le situazioni d’emergenza
● effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica)
● informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati,i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico
● assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza (RSPP, ASPP e figure sensibili), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La valutazione dei rischi (con la conseguente predisposizione del relativo Documento), la nomina del Responsabile SPP, del Medico competente (ove necessario) e degli addetti alle emergenze sono obblighi propri del dirigente scolastico e non possono essere delegati (cioè trasferiti) ad alcun altro soggetto interno o esterno alla scuola. Rispetto alla questione dei rapporti tra dirigente scolastico ed Ente proprietario dell’edificio in cui ha sede la scuola, il comma 3 dell’art. 18 precisa che le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione delle scuole pubbliche (sia statali che paritarie) competono all’Ente proprietario e gli obblighi del dirigente scolastico rispetto a questi interventi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’Ente locale . Tuttavia, anche effettuata questa comunicazione, al dirigente spettano comunque tutti gli altri compiti definiti dalla normativa. Appare evidente infatti che il dirigente, dopo aver segnalato le problematiche di competenza dell’Ente locale, in presenza di rischi importanti, deve in ogni caso intervenire anche sul piano organizzativo-procedurale, definendo nuove (auspicabilmente provvisorie) regole, introducendo specifici divieti, interdicendo l’utilizzo di particolari, e circoscritte, zone a rischio, ecc.
e strumentali e di controllo), condizione prevista dall’art. 4 secondo comma del D.Lgs. 165/01 per identificare i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che possono essere individuati come datori di lavoro. Se l’assenza di autonomi poteri di spesa rende difficile l’attribuzione di responsabilità al dirigente scolastico in relazione agli adempimenti onerosi, cionondimeno rimangono in suo capo sia gli obblighi derivanti dagli eventuali livelli di autonomia di tali poteri, in relazione a risorse acquisite dall’istituto, sia gli obblighi che non comportano oneri, nonchè quelli relativi alla necessità di assicurare che l’esercizio delle attività all’interno dell’istituto avvenga in condizioni di sicurezza. Se nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 si trovano elencati puntualmente gli obblighi del datore di lavoro, altre prescrizioni cogenti in capo al dirigente scolastico sono contenute nel titolo I del decreto (Principi comuni). Schematicamente possono essere indicati come segue:
● costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominarne il Responsabile (RSPP)
● nominare, ove necessario, almeno un Addetto SPP
● nominare, ove previsto, il Medico competente (MC) ed assicurare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
● designare gli addetti alla gestione delle emergenze
● valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure
● contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all’interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto all’interno della scuola
● organizzare e gestire le situazioni d’emergenza
● effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica)
● informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati,i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico
● assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza (RSPP, ASPP e figure sensibili), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La valutazione dei rischi (con la conseguente predisposizione del relativo Documento), la nomina del Responsabile SPP, del Medico competente (ove necessario) e degli addetti alle emergenze sono obblighi propri del dirigente scolastico e non possono essere delegati (cioè trasferiti) ad alcun altro soggetto interno o esterno alla scuola. Rispetto alla questione dei rapporti tra dirigente scolastico ed Ente proprietario dell’edificio in cui ha sede la scuola, il comma 3 dell’art. 18 precisa che le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione delle scuole pubbliche (sia statali che paritarie) competono all’Ente proprietario e gli obblighi del dirigente scolastico rispetto a questi interventi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’Ente locale . Tuttavia, anche effettuata questa comunicazione, al dirigente spettano comunque tutti gli altri compiti definiti dalla normativa. Appare evidente infatti che il dirigente, dopo aver segnalato le problematiche di competenza dell’Ente locale, in presenza di rischi importanti, deve in ogni caso intervenire anche sul piano organizzativo-procedurale, definendo nuove (auspicabilmente provvisorie) regole, introducendo specifici divieti, interdicendo l’utilizzo di particolari, e circoscritte, zone a rischio, ecc.
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