la formazione dei lavoratori

formazione
Per la formazione dei lavoratori l’accordo 25 luglio 2012 ha chiarito, in primo luogo, molto opportunamente, il rapporto tra la formazione prevista dall’art. 37, D.Lgs. n. 81/ 2008, e quella cosiddetta “speciale aggiuntiva” prevista dai Titoli successivi al primo o da norme speciali contenuti in altri provvedimenti normativi. Sotto questo profilo occorre precisare che poiché l’accordo 21 dicembre 2011 ha regolamentato solo quella prevista dall’art. 37, era sorto il problema dell’individuazione puntuale dei casi in cui il datore di lavoro è tenuto a far partecipare il lavoratore, oltre che ai corsi erogati in base al provvedimento, anche a quelli aggiuntivi per effetto di disposizioni particolari. La questione ha avuto un notevole rilievo in quanto ha investito direttamente i principi dell’adeguatezza e della sufficienza della formazione, con immediati riflessi sul piano della responsabilità penale e, rispetto alla disposizione più rigorosa contenuta nell’accordo 21 dicembre 2011, il nuovo accordo 25 luglio 2012 ha fornito un criterio interpretativo più restrittivo in quanto non ha considerato come esaustiva la formazione erogata in base ai percorsi/monte ore conformi all’accordo 21 dicembre 2011, solo se la formazione aggiuntiva è regolata da disposizioni aventi «le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all’articolo 37, citato), contenute nei Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc». Pertanto, in altri termini, il nuovo accordo ha fornito una chiave interpretativa più aderente ai principi del D.Lgs. n. 81/2008, che ha impedito inutili duplicazioni e ha imposto una formazione aggiuntiva solo nei casi in cui esista un regime formativo particolare, ossia una normativa che abbiano individuato «in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi». A mero titolo esemplificativo, nell’accordo 25 luglio 2012 sono stati richiamati quattro importanti casi: l la formazione per l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro (art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/ 2008) disciplinata dall’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012; l la formazione specifica in materia di montaggio e di smontaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6, e Allegato XXI al D.Lgs. n. 81/2008); l la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto (art. 258, D.Lgs. n. 81/2008); l l’addestramento, a maggior ragione dove sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I, D.Lgs. n. 81/ 2008 (è il caso, per esempio, dei dispositivi di protezione individuali di terza categoria ai sensi del D.Lgs. n. 475/1992). È necessario evidenziare che tra le fattispecie nelle quali è obbligatoria la formazione speciale aggiuntiva deve essere ricompressa anche quella, non richiamata nell’accordo 25 luglio 2012, prevista dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, che ha regolamentato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e che ha rinviato a uno specifico accordo Stato-Regioni la regolamentazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento.

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