Organismi paritetici rappresentatività e contrattazione

Organismi paritetici
Organismi paritetici: rappresentatività e contrattazione
Un punto centrale dell’accordo 25 luglio 2012 ha riguardato la legittimazione degli organismi paritetici e l’obbligo di collaborazione con gli stessi da parte del datore di lavoro in materia di formazione sancito al comma 12, art. 37, D.Lgs. n. 81/2008; si tratta di due profili che continuano a essere ampiamente dibattuti e che, occorre osservare, ha visto ben due interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 20 luglio 2011, n. 20, e con la circolare 5 giugno 2012, n. 13; quindi, l’accordo ha cercato di mettere fine a quest’autentica querelle richiamando, in primo luogo, il principio fondamentale previsto dal legislatore nell’art. 2, comma 1, lettera ee), D.Lgs. n. 81/2008, per il quale, ai fini delle disposizioni contenute in questo nuovo provvedimento, non è legittimato un qualsiasi organismo paritetico ma solo quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In altri termini, le attribuzioni previste dall’art. 51, D.Lgs. n. 81/2008, sono riconosciute solo a quegli organismi paritetici in possesso di questo requisito fondamentale e, in particolare, per quanto riguarda l’obbligo di collaborazione del datore di lavoro previsto dall’art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, lo stesso sussiste solo se questi organismi sono presenti nel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività produttiva. Occorre anche osservare che questo principio è stato adottato dal legislatore al fine di stabilire la «legittimazione di determinate categorie di sindacati a svolgere funzioni non direttamente riferibili al conflitto industriale ma rivolte a garantire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico conformemente all’interesse dei lavoratori». In relazione alla cosiddetta “rappresentatività comparata” nell’accordo 25 luglio 2012 è stato chiarito che, quindi, questi organismi paritetici e gli enti bilaterali previsti dall’accordo 21 dicembre 2011 ma non dall’art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/ 2008, sono legittimati se costituiti «nell’ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali nazionali, territoriali o di settore firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro»; sotto questo profilo è stata esclusa la rilevanza della firma per mera adesione essendo necessario che «la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione ». Pertanto, la partecipazione dell’organizzazione sindacale alla contrattazione collettiva costituisce un ulteriore requisito fondamentale (per altro riconosciuto pacificamente in dottrina), fermo restando che questo criterio «non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare la propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali » o in base a specifiche norme regionali o delle province autonome sul riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici; in tal senso è stato richiamato l’art. 9, D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, che ha previsto un particolare meccanismo di misurazione della rappresentatività per la Provincia di Bolzano.

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