INTERVENTI IN AMBIENTI CONFINATI “ad elevato rischio”

Per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
In particolare, per “zone ad elevato rischio” si indicano le frazioni di ambiente dove la ventilazione è insufficiente e dove, a causa dei processi lavorativi in atto, la probabilità di accadimento di formazione di atmosfere pericolose è prevedibile ed elevata.
• Attenersi alle misure generali di prevenzione, alle Linee Guida per la corretta applicazione dell’art. 66 del D. Lgs. 81/08  “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”  e al D.P.R. n. 177/2011 «Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati».
• Tutti i lavoratori in ambienti confinati devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati alla loro mansione specifica, tenendo conto dei seguenti aspetti: esposizione ai rischi chimici, ai rischi fisici, ai rischi infortunistici, condivisione e padronanza delle procedure e modalità operative necessarie per ridurre al minimo i rischi lavorativi, utilizzo corretto dei DPI (anche di III categoria, per i quali è obbligatorio un addestramento specifico) e delle relative indicazioni e controindicazioni all’uso, significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici, gestione ed esecuzione delle procedure di salvataggio/evacuazione. 
• Per l’accesso agli ambienti a rischio certo, quali l’ingresso in una cisterna che contenga residui nocivi con insufficiente ventilazione, si potrà accedere solo se il problema non sia risolvibile in altra maniera, pianificando le operazioni essenziali con l’impiego del minor numero di persone compatibilmente con il compito da svolgere; in questo caso, l’accesso delle persone dovrà comunque essere autorizzato.
• Prima dell’accesso delle persone, deve essere effettuata, a cura del personale addestrato, una misura del contenuto di ossigeno (tramite ossimetro), che deve risultare pari al 21% in volume e, qualora la valutazione dei rischi potenziali abbia evidenziato la possibilità della presenza di un’atmosfera sottoossigenata o la presenza di vapori tossici, si dovrà fare riferimento, per l’esposizione degli operatori, ai valori minimi di soglia dettati dagli standard internazionali per il Treshold Limit Values (TLV).
• Il lavoratore che entra nella zona pericolosa con presenza di agenti chimici pericolosi o in ambienti confinati estesi (es. tubazioni, fognature, scavi estesi, ecc) deve essere dotato di un apparecchio portatile di misurazione in continuo della percentuale di ossigeno.
• Per l’accesso a detti ambienti, devono essere utilizzati solo idonei dispositivi portatili per la protezione delle vie respiratorie, quali l’autorespiratore o, se ritenuto opportuno, una maschera con tubo a rifornimento d’aria; le operazioni devono essere compiute da personale specializzato e idoneamente addestrato e informato sulle operazioni da compiere.
• Le persone che entrano in tali ambienti devono indossare un adeguato abbigliamento protettivo, l’imbracatura di emergenza, i cavi di sicurezza. In particolare, i lavoratori devono indossare una imbracatura completa con attacco sulla schiena collegata mediante una fune ad apposito argano e sopra l’apertura di tali spazi confinati deve essere predisposto un treppiede certificato.
• All’ingresso vi deve essere un’adeguata apparecchiatura di soccorso e di rianimazione pronta all’uso, il cui funzionamento deve essere testato immediatamente prima dell’accesso a tale ambiente.
• Devono essere concordate, tra le persone all’esterno e all’interno, le procedure per il soccorso e che deve essere presente un’unità di soccorso pronta a intervenire.
• All’esterno dell’ambiente deve essere presente sempre una persona che, ove possibile, resti in continuo contatto visivo con gli operatori che si trovano all’interno; questi deve restare pronto a dare l’allarme in caso di emergenza.
• Il lavoratore che entra in ambienti non controllabili visivamente dall’operatore esterno deve essere dotato di un collegamento con interfono o di una ricetrasmittente.
• L’analisi del rischio in questo caso deve anche prevedere se la squadra di emergenza può intervenire con tempestività o deve attendere l’arrivo dei soccorsi; deve riportare inoltre l’attestazione della idoneità del contesto che presenti caratteristiche tali da permettere di compiere le operazioni di soccorso in sicurezza.
• Prima di effettuare le attività negli spazi confinati è necessario ottenere il “permesso di lavoro”, ossia l’autorizzazione al lavoro come strumento volto ad assicurare che tutti gli elementi del sistema sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori venga permesso di entrare e/o lavorare in spazi confinati. L’autorizzazione è altresì uno strumento di comunicazione tra il datore di lavoro, il preposto e i lavoratori.
• Nei lavori in spazi confinati, dove i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, devono essere adottati i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC). I rischi residui, che non possono essere soppressi dai DPC, devono essere eliminati o ridotti mediante l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

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