Prevenzione dei rischi da esposizione ad agenti chimici

Il nuovo Titolo VIIbis del D.Lgs.626/94
"Prevenzione dei rischi da esposizione ad agenti chimici":

le principali innovazioni introdotte dal D.Lgl. 25/2002

Tramite il D.Lgs.25/2002 il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 98/24/Ec relativa alla protezione dei lavoratori dalla esposizione ad agenti chimici. Importanti innovazioni sono state introdotte tramite questa ulteriore modifica del D.Lgs.626/94, mentre è ancora in discussione tra le parti sociali e attende una definizione mediante Decreto ministeriale la definizione di “rischio moderato”.

1. L’articolo 2 inserisce nel D.Lgs.626/94 dopo il titolo VII (agenti cancerogeni) un nuovo titolo VII bis denominato “protezione da Agenti chimici”. Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione gli agenti cancerogeni e mutageni (già regolati dal titolo VII del 626 e modificato dal D.Lgs.66/2000) per quanto riguarda la valutazione del rischio, l’adozione di misure prevenzionali, la sorveglianza sanitaria, l’aggiornamento delle liste e degli allegati, mentre si applica per eventuali pericoli di incendio ed esplosione, emergenze e incendi, informazione, l’obbligo di informazione all’organo di vigilanza di eventi che superino i valori limite

2. viene introdotto il concetto di valore limite di esposizione professionale e biologica che viene definito

3. viene introdotto un obbligo specifico di valutazione del rischio per quanto riguarda gli agenti chimici pericolosi, tale valutazione dovrà tenere conto delle proprietà e dei rischi per la salute e la sicurezza nonché delle condizioni operative di utilizzo delle sostanze e dei preparati, e del livello, questo implica la necessità di misurazione della sostanza nell’ambiente, misure che devono essere effettuate periodicamente e secondo standard di qualità definiti (nuovo art.72 sexies comma 2 del 626). Le misure dovranno inoltre precedere e seguire le innovazioni tecnologiche e le bonifiche.

4. L’articolo 5 del decreto abroga:- l’intero Capo II (Piombo) e gli allegati II,III,IV (riferiti al Piombo) e VIII (modalità di campionatura degli agenti chimici) del D.Lgs.277/91. L’esposizione a Piombo negli ambienti di lavoro è quindi normata attualmente dal solo titolo VII bis del D.Lgs626/94, tramite i nuovi allegati VIIIter e VIII quater - l’intero D.Lgs.77/92 che recepiva la Direttiva 88/364/Cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici fisici biologici durante i lavoro- le voci da 1 a 44 e la voce 47 della tabella allegata al Dpr 303/56 che fissa gli obblighi e la tempistica relativa alle visite preventive e periodiche.

5. La individuazione di un rischio moderato che permette di derogare dai provvedimenti relativi ai controlli sanitari, alle ulteriori misure di prevenzione e alle misure di emergenza. La definizione di rischio moderato che è attualmente oggetto di discussione tra le parti sociali ed in attesa di una definizione istituzionale tramite Decreto ministeriale non potrà non tenere conto del significato che ne dà esplicitamente il testo della direttiva: la modesta natura del rischio deriva dalla quantità della sostanza presente negli ambienti di lavoro.

6. Il nuovo art.72 decies del 262 modifica radicalmente il concetto e le modalità relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti:- in quanto abolisce la lista delle sostanze prevista dalla tabella del Dpr.303/56 e prescrive un obbligo generale di sorveglianza sanitaria per le sostanze classificate come molto tossiche, tossiche, nocive sensibilizzanti e irritanti tossiche per la riproduzione tranne che nei casi di rischio moderato.- parla di una visita preventiva e ne istituisce una di dimissione per quanto riguarda la periodicità parla di una visita di “norma una volta l’anno”, è responsabilità del medico competente motivarne l’adeguatezza nel documento di valutazione dei rischi- istituisce l’obbligo del monitoraggio biologico con l’imperativo del basso rischio per il lavoratore.

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