626 LAVORO SYSTEM

626 Lavoro system è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94). Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net) risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.

Attraverso 626 Lavoro System si potrà effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Software permette di identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari, stimare i rischi, considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

  • gravità dei danni
  • probabilità di accadimento
  • numero di lavoratori esposti
  • complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare

626 LAVORO SYSTEM si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.

Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:

  • agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte
  • semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati
  • facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del know-how
  • completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator)
  • possibilità di gestire per ogni azienda più unità produttive/stabilimenti e per ogni stabilimento i reparti e le postazioni di lavoro
  • possibilità di utilizzare archivi di base già completi (attività prototipo, gruppi di verifica, macchine, attrezzature, sostanze, impianti, DPI, segnaletica) ulteriormente ampliabili dall’utente
  • gli elementi degli archivi sono corredati di scheda tecnica, riferimenti normativi, immagini, misure di prevenzione e protezione
  • gestione del Programma di Miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
  • completa interoperabilità con MS-Office
  • tutor multimediali, manuale d’uso.

Commenti

INFOTEL ha detto…
La Legge impone che ogni azienda deve avere un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l'RSPP può essere il Datore di Lavoro stesso per tutte le aziende che rientrano nell'articolo 10 della 626.

Il Datore di Lavoro che vuole assumere l'incarico di RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore presso una qualunque Società che è in grado di fornire tale servizio attraverso personale qualificato.

Se invece il Datore di Lavoro non può o non vuole assumere tale incarico, dovrà rivolgersi ad una Società di consulenza esterna per avere tale Servizio.

In tal caso un RSPP esterno sistemerà tutte le problematiche inerenti alla Sicurezza sul Lavoro e farà visita all'azienda con cadenza almeno mensile. È sempre consigliabile contattare Aziende che possano fornire anche il Servizio di Medico Competente per le visite mediche dei Lavoratori, perché i compiti di RSPP esterno e di MEDICO COMPETENTE devono essere sempre strettamente correlati.

Attenzione però: il Datore di Lavoro, pur prendendo un RSPP ESTERNO, è sempre il Responsabile della sua Azienda, cioè è l'unico che verrà indagato penalmente in caso di incidente.

Se un professionista qualunque, che non sia il datore di lavoro, vuole abilitarsi come RSPP, deve frequentare un corso suddiviso nei 3 moduli, A, B e C. Il modulo B ha durata variabile in base al settore di appartenenza dell'azienda ("Macrosettore ATECO"). Complessivamente occorre frequentare almeno 60 ore di corso e si è abilitati solo per essere RSPP nelle aziende appartenenti al Macrosettore che si è frequentato. Attualmente i corsi più economici sono quelli organizzati dalle Università; per es. a Roma la Facoltà di Architettura ha fissato ad 800 euro il prezzo dei moduli A - B (6, 8 e 9) e C.

Come può una Società di Servizi inerenti alla Sicurezza sul Lavoro abilitarsi come scuola di Formazione? Nel 2006 la normativa é giunta a definire quali siano i percorsi e le competenze formative che devono avere i responsabili della sicurezza, ma non sono ancora stati correttamente definiti i metodi con il quale fare formazione. Si stanno sviluppando i livello nazionale degli enti riconosciuti a livello regionale e delle associazioni di formazione specifiche sulla sicurezza a livello nazionale che cercano di colmare il divario che c'e tra la sicurezza reale e quella percepita. A tal proposito si pensi che i morti sul lavoro toccano ancore oggi la cifra di 3 al giorno in Italia.

La nuova normativa, introdotta dal secondo Governo Prodi, prevede che i costi per la sicurezza siano evidenziati a parte nei bandi di gare d'appalto pubbliche e private, e non siano oggetto di ribasso d'asta.

La legge non recepisce un altro aspetto oggetto di forte dibattito nei mesi precedenti l'approvazione definitiva: la responsabilità in capo alla società appaltante della salute e sicurezza dei lavoratori delle società appaltate.

Spesso, una piramide di società appaltatrici riconduce il lavoro a condizioni difficilmente controllabili, precarie o in nero. La maggior parte delle morti sul lavoro avviene appunto in società che lavorano per conto terzi.

La normativa non equipara i diritti dei dipendenti della società che vince una gara a quelli delle subappaltanti.
INFOTEL ha detto…
Schema di decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123

(documento di lavoro)

TITOLO I


Indice


Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Finalità

Articolo 2
Definizioni

Articolo 3
Campo di applicazione

Articolo 4
Computo dei lavoratori



Capo II
Sistema istituzionale

Articolo 5
Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

Articolo 7
Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9
Sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi
compiti di prevenzione e formazione

Articolo 10
Servizi di informazione, consulenza e assistenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 11
Attività promozionali

Articolo 12
Interpello

Articolo 13
Vigilanza

Articolo 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori




Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro



Sezione I
Misure di tutela e obblighi


Articolo 15
Misure generali di tutela

Articolo 16
Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 18
Obblighi del preposto

Articolo 19
Obblighi dei lavoratori

Articolo 20
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Articolo 21
Obblighi dei progettisti

Art. 22
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 23
Obblighi degli installatori

Articolo 24
Obblighi del medico competente

Articolo 25
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Articolo 26
Previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi



Sezione II
Valutazione dei rischi


Articolo 27
Oggetto della valutazione dei rischi

Articolo 28
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Articolo 29
Disposizioni particolari in materia di valutazione dei rischi

Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione




Sezione III
Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni

Articolo 33
Compiti del servizio di prevenzione e protezione



Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 35
Riunione periodica


Sezione IV
Informazione, formazione e addestramento

Articolo 36
Informazione ai lavoratori

Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti




Sezione V
Sorveglianza sanitaria

Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente

Articolo 39
Svolgimento dell’attività di medico competente

Articolo 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
e con il medico di medicina generale

Articolo 41
Sorveglianza sanitaria

Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica




Sezione VI
Gestione delle emergenze

Articolo 43
Disposizioni generali

Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Articolo 45
Primo soccorso

Articolo 46
Prevenzione incendi




Sezione VII
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Articolo 47
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Articolo 51
Organismi paritetici



Sezione VIII
Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali


Articolo 52
Tenuta della documentazione

Articolo 53
Comunicazioni e trasmissione della documentazione















TITOLO I



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1
Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto ed la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.



Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; i volontari, come definiti dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile; i volontari che effettuano il servizio civile; i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile; i lavoratori di cui ai decreti legislativi 1° dicembre 1997, n. 468, e 28 febbraio 2000, n. 81;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: chiunque, anche soltanto in via di fatto, sia in possesso di idonea autonomia decisionale in ordine all’attuazione delle direttive generali impartite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza;
e) «preposto»: chiunque, anche soltanto in via di fatto, sovraintende, con idonea autonomia operativa, gli aspetti esecutivi dell’attività lavorativa e vigila sull’osservanza delle direttive prevenzionali impartite;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera j) del presente articolo;
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, nominato dal datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi e per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria;
i) «rappresentante per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
j) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
k) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
l) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
m) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
n) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
o) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
p) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente;
q) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
r) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica (CENELEC), Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), Commissione internazionale elettrotecnica (IEC), Ente nazionale di unificazione (UNI), Comitato elettronico italiano (CEI);
s) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL;
t) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza emanate dai Ministeri, dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
u) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
v) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.



Articolo 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e della funzione pubblica. Fino alla scadenza del termine di cui al precedente periodo sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

4. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto.

5. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai diversamente abili.

6. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo …1.

7. A tutti i lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo …2, quale che sia il titolo giuridico della prestazione lavorativa dedotta in contratto e indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo …3. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

8. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 25.





Articolo 4
Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
d) i lavoratori assunti in prova ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;

2. I lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.

3. I lavoratori stagionali si computano sulla base del numero di giornate di lavoro complessivamente prestate nell’arco di un anno







CAPO II

SISTEMA ISTITUZIONALE


Articolo 5
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. i, prima parte e art. 1 comma 2 lett. q, prima parte, l. n. 123/2007)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, che lo presiede, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero della salute, due del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente.

3. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato; le spese necessarie per il funzionamento del comitato stesso dovranno trovare copertura attraverso l’assegnazione di fondi derivanti dai proventi per servizi resi ai privati da parte del Ministero della salute.



Articolo 6
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. i, seconda parte, l. n. 123/2007; art. 26 d.lgs. n. 626/1994)

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede, è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della salute;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Ministero dell’interno;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
e) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
i) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
l) sei esperti desi­gnati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresen­tative a livello nazionale;
m) sei esperti desi­gnati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale.



2. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

3. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

4. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

5
. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato; le spese necessarie per il funzionamento della commissione stessa dovranno trovare copertura attraverso l’assegnazione di fondi derivanti dagli introiti delle sanzioni pecuniarie irrogate dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;
c) definire progetti formativi da indirizzare nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento a quelli diretti, anche attraverso il sistema della bilateralità, alle piccole, medie e micro imprese;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
f) elaborare procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 26;
h)
valorizzare gli accordi sindacali nazionali, nonché i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza del lavoro.





Articolo 7
Comitati regionali di coordinamento
(rif.: art. 1, comma 2, lett. i, ultima parte, l. n. 123/2007; art. 4 l. n. 123/2007; art. 27 d.lgs. n. 626/1994)

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri…….




Articolo 8
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. n e o, l. n. 123/2007)

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, anche attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, attraverso l’integrazione di archivi informatici e la creazione di banche dati unificate

2. Il Sistema informativo di cui al comma precedente è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

3. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 8, lettera e).

4. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute dei lavoratori in termini di infortuni e malattie professionali;
d) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

5. La diffusione delle informazioni specifiche deve assicurare il raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione.



Articolo 9
Sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi
compiti di prevenzione e formazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007)

compiti e funzioni dell’ISPESL
compiti e funzioni dell’INAIL




Articolo 10
Servizi di informazione, consulenza e assistenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 24 d.lgs. n. 626/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), anche mediante i propri diparti­menti periferici, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie, l’Isti­tuto italiano di medicina sociale (IIMS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consu­lenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di vigilanza.





Articolo 11
Attività promozionali
(rif.: art. 1, comma 2, lett. p, e 4, comma 7, l. n. 123 del 2007)

1. Nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi i progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, quali definiti nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6.

2. Per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 deve essere garantita la semplicità delle procedure.

3. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è inserito in ogni attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, a decorrere dall’anno 2008, uno specifico insegnamento in materia, nel rispetto delle autonomie didattiche e finanziarie e delle disposizioni vigenti e nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili.

4. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.




Articolo 12
Interpello
(rif.: art. 1, comma 2, lett. v, l. n. 123/2007)

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al successivo comma, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, due rappresentanti del Ministero della salute e quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.

3. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.



Articolo 13
Vigilanza
(rif.: art. 23 d.lgs. n. 626/1994)

1. La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minera­rio, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

3. Restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attri­buite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale fino all’attuazione della delega di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco4; i predetti ser­vizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presen­tano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante conven­zione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strut­ture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.



Articolo 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori
(rif.: art. 5 l. n. 123/2007)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, riferite ad almeno il 20 per cento del personale occupato, nonché di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine dell’emanazione da parte di quest’ultima di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, con riferimento all’accertamento di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte del personale ispettivo che lo ha adottato.

4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

6. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 13.5

















CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO



Sezione I

Misure di tutela e obblighi



Articolo 15
Misure generali di tutela
(rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j) il controllo sanitario dei lavoratori;
k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti per la sicurezza;
n) istruzioni adeguate ai lavoratori;
o) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
p) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
q) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
r) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
s) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
t) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



Articolo 16
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)

1.Il datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione di tutti i rischi;
b) elaborare il documento conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;


2. Il datore di lavoro non può delegare gli obblighi previsti dal presente articolo.



Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
e) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
f) avvalersi del medico competente per l’effettuazione della valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall’articolo 28;
g) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo, richiedendo al medesimo l’osservanza degli obblighi previsti;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino6 il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
k) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
l) consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla successiva lettera o);7
m) elaborare il documento di cui all’articolo 25, comma 3 e consegnarne copia ai rappresentanti per la sicurezza;8
n) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) comunicare al Sistema informativo di cui all’articolo 8, secondo il modello di cui all’allegato …, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
p) consultare il rappresentante per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
q) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
r) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
s) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
t) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

2. Il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera o), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.



Articolo 18
Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.










Articolo 19
Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.



Articolo 20
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile ed i lavoratori autonomi che compiono opere e servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo …;9
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo….;10
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono:
a) fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41;
b) fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37.



Articolo 21
Obblighi dei progettisti
(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.






Art. 22
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalla relativa documentazione.



Art. 23
Obblighi degli installatori
(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

1. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.





Articolo 24
Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;11
b) programma ed effettua, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati, la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso la definizione dei protocolli sanitari;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d) invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
h) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
i) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.



Articolo 25
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, oppure tramite il possesso di attestazione rilasciata dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. Ferme restando le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di cui agli articoli 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.



Articolo 26
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
(rif.: art. 1, comma 1, lett. m) e s) l. n. 123/2007)


1.Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6 vengono individuati criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

2.I criteri di cui al comma 1 costituiscono elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica nonché per l’accesso alle attività promozionali di cui all’articolo 11.



Sezione II

Valutazione dei rischi



Articolo 27
Oggetto della valutazione dei rischi
(rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994)

1. La valutazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati all’organizzazione del lavoro, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale utilizzata, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. Il documento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto legislativo.



Articolo 28
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), ed elabora il documento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), in collaborazione con:
a) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) il medico competente, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro documenti l’assenza nella specifica attività lavorativa di rischi la cui rilevanza comporti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.

2. Le attività di cui al precedente comma sono realizzate previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

4. Il documento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi di cui al presente articolo e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati fino a che non vengano individuate procedure standardizzate di effettuazione della predetta valutazione elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 6 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).



Articolo 29
Disposizioni particolari per l’omessa valutazione dei rischi

1. Qualora il datore di lavoro non effettui la valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), ovvero effettui la stessa valutazione non osservando quanto previsto dagli articoli 27 e 28:

a) i lavoratori eventualmente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si considerano assunti a tempo indeterminato fin dal momento della conclusione del contratto;
b) i lavoratori eventualmente utilizzati mediante contratto di somministrazione in violazione dell’articolo 20, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, si considerano assunti a tempo indeterminato dall’utilizzatore. In queste ipotesi non si applica quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del medesimo decreto;
c) i lavoratori eventualmente assunti con contratto di lavoro intermittente in violazione dell’articolo 34, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, si considerano assunti in via continuativa ed a tempo indeterminato fin dal momento della conclusione del contratto.12



Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. L’impresa deve, altresì, attivare un sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

5. I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dello standard OHSAS 18001 si presumono in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo.

6. L’adozione dei modelli di cui al presente articolo è obbligatoria per:
a) i datori di lavoro che occupino oltre 1000 lavoratori;
b) aziende estrattive ed altre attività minerarie;
c) aziende per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno 10 lavoratori;
d) le centrali termoelettriche;
e) gli impianti e i depositi nucleari;
f) le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

7. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
















Sezione III

Servizio di prevenzione e protezione



Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
(rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private. In tale ipotesi il responsabile del servizio può essere esterno.

7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la nomina degli addetti e del responsabile.





Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
(rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea triennale in “Ingegneria della sicurezza e protezione”, in “Scienze della sicurezza e protezione” e in “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui al comma 2.

7. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.

8.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.




Articolo 33
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
(rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 27, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.



Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi
(rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE)

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato …,13 dandone preventiva informazione al rappresentante per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto di quanto individuato mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma.



Articolo 35
Riunione periodica
(rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994)

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.











Sezione IV

Formazione, informazione e addestramento



Articolo 36
Informazione ai lavoratori
(rif.: art. 21 d.lgs. n. 626/1994; art. 10 direttiva n. 89/391/CEE)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia di cui ai Titoli …;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui ai Titoli … sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate di cui ai Titoli …

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), e al comma 2, lettere a) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 6.



Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(rif.: art. 22 d.lgs. n. 626/1994; art. 12 direttiva n. 89/391/CEE)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

2. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli ….

3. La formazione, comprensiva di uno specifico addestramento, deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

6. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d)definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata dei corsi è di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico.

8. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

9. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

















Sezione V

Sorveglianza sanitaria



Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni.

2. I medici in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), o dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e del Ministro della salute. In sede di prima applicazione e fino alla definizione dei percorsi formativi di cui al precedente periodo, i soggetti già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del requisito di cui al comma 1, lettera c), o dei titoli di cui al comma 1, lettera d), possono svolgere le funzioni di medico competente.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.








Articolo 39
Svolgimento dell’attività di medico competente

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi l’attività di vigilanza.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento



Articolo 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
e con il medico di medicina generale

1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato ...14

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).



Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) negli ulteriori casi di rischi specifici per la salute dei lavoratori evidenziati dalla valutazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a);
c) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, ivi compresa la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per mansioni comportanti particolari rischi per la sicurezza e l’incolumità dei terzi;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare la idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza, e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato… e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto al Titolo …, Sezione ….

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro in relazione ai giudizi d’inidoneità di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.































Sezione VI

Gestione delle emergenze



Articolo 43
Disposizioni generali
(rif.: art. 12 d.lgs. n. 626/1994)

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.



Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
(rif.: art. 14 d.lgs. n. 626/1994; art. 8, comma 4, direttiva n. 89/391/CEE)

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.





Articolo 45
Primo soccorso
(rif.: art. 15 d.lgs. n. 626/1994; art. 8 direttiva 89/391/CEE)

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. In sede di prima applicazione, fino all’adozione di diversa regolamentazione, da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, delle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, dei requisiti dei lavoratori incaricati e della loro formazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.



Articolo 46
Prevenzione incendi
(rif.: art. 13 d.lgs. n. 626/1994)

1. La prevenzione e sicurezza antincendio è diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda, individua:
a) le misure per la valutazione dei rischi di incendio;
b) le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
c) le misure precauzionali di esercizio;
d) i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
e) i criteri per la gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro attua la formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio di cui all’articolo 17.

5. In sede di prima applicazione, fino all’adozione di diversa regolamentazione, da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro sono individuati dal decreto ministeriale 10 marzo 1998.





Sezione VII

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori



Articolo 47
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante per la sicurezza è di norma individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 oppure è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. In tale ultima ipotesi il datore di lavoro deve inviare copia del verbale di elezione agli organismi paritetici di cui all’articolo 51.

3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Qualora non si proceda all’elezione di cui al periodo precedente, le funzioni di rappresentante per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.



Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
(rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)

1. Il rappresentante per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 2, è individuato secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Il rappresentante di cui al comma 1 esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.



Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
(rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)

1. Rappresentanti per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) sistemi portuali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici con più di 400 lavoratori;
d) cantieri mobili con almeno 50.000 uomini-giorno intesa quale entità presunta dei cantieri rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità secondo cui il rappresentante per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo e realizza il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza del medesimo sito.



Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
(rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all’articolo 37, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).

5. I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 25, comma 3.

6. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



Articolo 51
Organismi paritetici
(rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

4. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

5. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

6. Dell’effettuazione dei sopralluoghi di cui al comma 5 vengono informati gli organismi provinciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri…15

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta che evidenzi le criticità riscontrate.
































Sezione VIII

Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali



Articolo 52
Tenuta della documentazione

1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.



Articolo 53
Comunicazioni e trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
INFOTEL ha detto…
Come si elegge il RLS? Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. “ Anche l’accordo con la Confindustria ricalca più o meno il testo legislativo, salvo un’ulteriore suddivisione per le aziende da 201 a 300 dipendenti, per le quali sono previste 3 anziché due RLS, di cui due tra i componenti RSU (vanno anche questi sempre ratificati dai lavoratori) e uno eletto dai lavoratori. Torna all'indice

Chi provvede alla formazione del RLS? Il corso di formazione di 32 ore per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é a completo carico del datore di lavoro, e deve avvenire nel normale orario di lavoro, senza che il RLS debba chiedere permessi di alcun genere. Torna all'indice

Quali responsabilità ha il RSPP? La persona che deve ancora essere nominata RSPP presso l'azienda presso cui lavora, una volta ottenuto l'incarico, deve effettuare ai sensi del D.Lgs.195/03 un corso di formazione presso gli Enti titolati ad organizzarlo, con rilascio di attestazione. La figura del RSPP é penalmente irresponsabile, come lo é la figura del RLS; ovvero la sua responsabilità é uguale a quella degli altri lavoratori come da art.5 del D.Lgs.626/94. Torna all'indice

Quali sono i limiti nell’attività del Medico Competente? Il medico competente designato dal datore di lavoro, incontra sempre nell’espletamento della propria attività un limite ben preciso, costituito dal divieto di effettuare tutti quegli accertamenti che possano risultare lesivi della dignità dei lavoratore o pregiudizievoli dei suoi diritti, e come tali rientranti nel divieto di cui all'art. 5 della Legge 300/70 “Lo Statuto dei Lavoratori”; restano invece escluse da tale divieto, in quanto dirette alla tutela primaria della salute dei lavoratore, le seguenti ipotesi:gli accertamenti strettamente finalizzati ad interventi di pronto soccorso, in ottemperanza dell'art. 2087 codice civile;gli accertamenti di idoneità e le visite periodiche previste dalle leggi speciali che impongono al datore di lavoro il dovere di sorveglianza sanitaria per determinate categorie di lavoratori esposti a rischi specifici (D.P.R. n. 303,96; D.Lgs. n. 277191; D.Lgs. n. 626194), nonché le visite richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali. Trattandosi di norme che fanno eccezione a regole di natura generale, sembra da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica; tuttavia ulteriori ipotesi sono previste dalla contrattazione collettiva, in presenza del consenso prestato dal lavoratore Torna all'indice

Chi è detto di preciso "videoterminalista", chi ha diritto ad effettuare la pausa di 15 minuti? Un videoterminalista è chiunque utilizzi un monitor collegato ad un computer, ad una tastiera, ad un mouse, per fini lavorativi, artistici, ludici. Dal punto di vista della normativa di salute e sicurezza sul lavoro è invece definito "lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali " il lavoratore che utilizza detta attrezzatura, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Alle interruzioni, di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale (ma ci possono essere contratti che prevedono tempi più favorevoli al lavoratore...), ha diritto ciascun lavoratore che svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive.In effetti la frase che fa riferimento alle 20 ore settimanali serve per definire esattamente il cosiddetto "lavoratore esposto (al rischio videoterminale)", al fine di mettere in atto per lui l'obbligo della sorveglianza sanitaria, cioè l'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente. Torna all'indice

Quali sono le temperature ed umidità ambientali che consentono di lavorare in condizioni ideali o quasi? Dal punto di vista normativo, il riferimento è l’articolo 11 del D.P.R. 19 marzo 1956 n.303, comma 1, 2 e 5, come modificato dall’art.33 comma 7 del D.Lgs. 626/94: Articolo 11 – Temperatura dei locali. 1.La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori . 2.Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell’aria concomitanti. 5.Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Come vede la norma sembra voler tenere in maggior conto dei parametri di benessere termico piuttosto che considerare semplicemente le misure della temperatura, dell’umidità relativa e della ventilazione. Tanto è vero che, per effettuare la valutazione degli ambienti di lavoro dal punto di vista microclimatico, vengono usati come riferimento gli indici di confort termico determinati nel 1985 dal danese Fanger. Questi indici tengono conto delle variabili microclimatiche (temperatura, ventilazione e umidità relativa), ma anche di quelle variabili che sono legate al soggetto, come il tipo di attività fisica e l’abbigliamento. Posso comunque indicarle qual è il range di accettabilità dei parametri microclimatici: Temperatura tra i 18° e i 21° Centigradi Umidità Relativa tra il 40% e il 75% Ventilazione tra 0,01 e 0,3 metri al secondo Sempre a proposito della temperatura, è chiaro che ci sono luoghi (a causa delle strutture murarie, dell’esposizione, della indispensabile presenza di aperture sull’esterno, del tipo di attività che vi si svolge, ecc.) dove è molto difficile, soprattutto in inverno, mantenere una temperatura accettabile. In tal caso si ricorda il dovere di ricorrere a misure tecniche localizzate o a mezzi personali di protezione (nel senso che anche una giacca imbottita è un Dispositivo di Protezione Individuale). E’ chiaro che poi, nella necessità di istallare un impianto di condizionamento, ci sono altri numeri ai quali fare riferimento, magari ricavati da una centralina microclimatica che misuri sul vostro luogo di lavoro dei valori importanti come la temperatura, la velocità dell’aria, l’umidità relativa. Si potrebbero poi prendere a riferimento altri numeri, per esempio quelli delle Linee Guida ISPESL per applicazione agli uffici (1995): per quanto riguarda gli impianti di condizionamento in luoghi di lavoro dove venga svolto lavoro d’ufficio sono i seguenti: Condizionamento: preferibilmente a totale ricambio d’aria o con massimo riciclo del 30%. Temperatura: 20-23°C in inverno, 23-26°C in estate. Ventilazione: 0.1-0.2 metri al secondo, con portata di almeno 20 metri cubi orari per persona. Umidità Relativa: 40-50%. Torna all'indice

In caso di inottemperanza degli obblighi di legge rivenienti dall' art. 4 l.626/94 da parte del datore di lavoro, qual è l'iter da seguire per la denuncia; qual è l'ufficio preposto cui rivolgersi per accertare la violazione? Il servizio di prevenzione della ASL territorialmente competente é l'organo di vigilanza cui ci si può rivolgere denunciando le inadempienze del datore di lavoro. Torna all'indice

Vorrei sapere quali responsabilità si assumono accettando l'incarico di addetto alla sicurezza prevenzone incendi. Mi chiedo inoltre se sia possibile dimettersi da tale incarico e con quali motivi? La risposta va cercata non solo alla luce del Dlgs. 626/94 ma anche del disposto dal DM 10.3.98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Sull'onere delle responsabilità in carico all'addetto alla gestione delle emergenze e non esplicitamente richiamate dal Dlgs. 626/94 può sostenersi che queste rientrino, fermo restando la completa attuazione degli specifici obblighi in capo al datore di lavoro, tra quelle dei lavoratori. Pertanto il lavoratore, e quindi l'addetto alla gestione delle emergenze, ha il dovere di contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tra questi obblighi, peraltro sanzionati dall'art. 93 troviamo sia quelli previsti dall'art. 5.2 ed in particolare il comma d, che quelli del l'art. 12 comma 3: art. 5.2.d : segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; art. 12 comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. Dalla lettura del DM 10.3.98, appaiono altri doveri riconducibili agli addetti alla gestione delle emergenze riportati nell'allegato VIII punto 2: Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; appare evidente che questi doveri corrispondono a responsabilità a condizione che il datore di lavoro abbia erogato una idonea formazione, garantito i necessari DPI, effettuato le esercitazioni previste con il coinvolgimento degli addetti, predisposto all'interno del piano di emergenza procedure comportamentali ed operative congrue con le ipotesi di rischio presenti nel sito aziendale. Non va peraltro dimenticato che anche per l'addetto alle emergenze, che comunque resta un lavoratore, vige l'art. 14.1 del dlgs 626/94 ovvero il diritto dei lavoratori ad allontanarsi in caso pericolo grave ed immediato. Rispetto all'obbligo della segnalazione di eventuali carenze ed al mancato adeguamento da parte del datore di lavoro si puo fare riferimento al citato art. 5.2.d che prevede la possibilità (dovere?) di informare del fatto il R.L.S. e non esclude la possibilità di interessare direttamente gli organi di vilanza competenti, anche se, suggerirei, solo in ultima analisi e successivamente all'attivazione degli organismi sindacali. In merito all'ipotesi di presentare dimissioni dall'incarico ritengo possibile la presentazione dell'istanza al datore di lavoro fermo restando l'obbligo del lavoratore designato a ricoprire il ruolo salvo giustificati motivi. In ordine ai giustificati motivi credo possano essere richiamate solo particolari e certificate condizioni di salute ovvero precedenti esperienze che possono aver provocato condizioni di stress post-trauma. Torna all'indice

La scelta dei DPI viene fatta da RSPP previa consultazione con RLS? Come ben dice il Decreto Legislativo 626/94 all'art.43 comma 3: "il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi ai requisiti previsti dall'art.42 e dal decreto di cui all'art.45, comma 2". "Fornisce" significa che sceglie, acquista, dà al lavoratore un dispositivo che gli consenta di lavorare eliminando o riducendo al minimo il rischio di infortunio o di malattia professionale. E' un suo obbligo e pertanto deve essere lui ad effettuare l'acquisto, non potendo assolutamente chiedere al lavoratore alcun tipo di sostegno economico, nemmeno in cambio di una maggiore attenzione nella scelta e nella fornitura. Mi spiego: non può stabilire uno standard di qualità e quindi di costo, oltre il quale deve intervenire il lavoratore, se quest'ultimo vuole un prodotto adeguato alla sua persona, perché l'art. 42 comma 2 lettera c) afferma che i DPI forniti al lavoratore devono "tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore". Pertanto il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore dei DPI che lo proteggano da infortuni o malattie professionali, senza creare al lavoratore un problema di salute dovuto ad una scelta errata o alla fornitura di prodotti inadeguati alle esigenze ergonomiche (la misura precisa delle scarpe, per es.) o di salute (la necessità di un plantare, per es.) del lavoratore. La mancata fornitura al lavoratore di DPI confermi a questi, come ad altri requisiti specificati dall'art.42 può comportare, per il datore di lavoro e il dirigente (dello stabilimento, del reparto, ecc.), una ammenda da 1.500 a 4.000 euro o l'arresto da 3 a 6 mesi. Detto questo, per rispondere pienamente alla sua domanda, va detto che la scelta dei D.P.I. è un compito del Datore di Lavoro, come può ricavare dall'art. 43 del D.Lgs. 626/94; una scelta da lui effettuata tenendo conto dei requisiti richiesti dall'art. 42. Infine, come si evince dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94 - Riunione periodica di prevenzione e protezione - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) partecipa alla riunione nella quale, oltre al Documento di Valutazione dei Rischi, il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti "l'idoneità dei mezzi di protezione individuale". E' in questa occasione che il RLS può e deve esercitare le sue attribuzioni, tra le quali (art.19 comma 1 lettera h): "promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori". Questo è il momento in cui il RLS può dire la sua sui D.P.I. Torna all'indice

Vorrei sapere se esistono e quali sono i requisiti per guidare i carrelli elevatori o muletti (patentino) I carrelli elevatori a forche, comunemente denominati “muletti”, devono essere utilizzati solo da personale che ha ricevuto un’adeguata formazione (a seguito di tale formazione è possibile ottenere il permesso di guida, che qualifica il lavoratore e lo segue da una azienda all’altra). In particolare (art. 38 del D.Lgs. 626/94) il datore di lavoro deve assicurarsi che: i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro. Si tratta di un obbligo sanzionato per Datori di lavoro e Dirigenti con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3 a 8 milioni di lire. Il lavoratore deve invece sapere che deve usare l’attrezzatura di lavoro solo conformemente a quanto insegnatogli, deve indossare indumenti adeguati, che non possano costituire pericolo, deve indossare i D.P.I. prescritti (scarpe antinfortunio, per es.), non deve assolutamente rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione. Per sua informazione le trascrivo alcune indicazioni comportamentali del cartellista per la protezione dagli infortuni sul lavoro: § Inizio lavoro: controllare pneumatici, freno, freno a mano, comandi, avvisatore acustico e luci. § Fine lavoro: parcheggiare nel luogo assegnato, appoggiare le forcole sul pavimento, azionare il freno a mano, spegnere il motore e togliere le chiave. § Durante la circolazione: tenere una velocità adeguata al percorso, al carico, alle condizioni della pavimentazione, all’andatura in retromarcia. Non alzare o abbassare il carico durante il trasporto, non sporgere parti del corpo fuori dalla sagoma del carrello, utilizzare il segnalatore acustico là dove la visibilità è ridotta, presso posti di lavoro, attraversando portoni. Non frenare bruscamente. Se il mezzo non è abilitato, non trasportare altri in cabina né sollevarli sulle forcole. Queste sono le principali indicazioni per la guida, poi ci sono indicazioni importanti che riguardano come vanno immagazzinati i materiali, casse o pallets che siano. Torna all'indice

E' sempre obbligatorio in azienda il medico competente? Il datore di lavoro deve nominare il medico competente qualora sia prevista dalla normativa la "sorveglianza sanitaria". L’art. 16 del D.Lgs.626/94 recita: 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente…….. Quindi, in base all’articolo sopra riportato, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla legge. Oltre alle leggi speciali sulle radiazioni ionizzanti e il D.Lgs.277/91 sull’esposizione a piombo, amianto e rumore, valgono gli articoli 33,34 e 35 del D.P.R. 303/56 e la tabella delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche. Inoltre il D.P.R. 336/94 contiene il Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Il D.Lgs.626/94 inserisce nell’obbligo della sorveglianza sanitaria altre attività lavorative che comportano la sorveglianza sanitaria: La movimentazione manuale dei carichi L’attività di utilizzo dei videoterminali L’esposizione ad agenti cancerogeni L’esposizione ad agenti biologici. Vede bene che la presenza del medico competente in azienda è data da norme precise e, naturalmente, dai risultati della valutazione dei rischi.
INFOTEL ha detto…
Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:

* la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''responsabile del Servizio di prevenzione e protezione'' e del ''rappresentante dei lavoratori per la sicurezza'';


* l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;


* l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;


* un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;


* la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.




MISURE GENERALI DI TUTELA

Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

* la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;


* il rispetto dei principi ergonomici;


* la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;


* la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;


* la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;


* la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.




OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" - basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.

Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

A tal fine essi debbono:

* dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;


* consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;


* informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;


* affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;


* vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;


* aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.


Essi devono curare, altresì:

* l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (D.lgs. n. 626/94, artt. 12 e seguenti);


* l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (artt. 31, 32, 33, 34 e seguenti);


* l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza (artt. 40 e seguenti);


* la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta (artt. 16, 17);


* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (artt. 47 e seguenti);


* l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti ''professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa (artt. 50 e seguenti);


* l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.


L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.



OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti te delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:

* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;


* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi dì sicurezza, di segnalazione o di controllo;


* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;


* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;


* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;


* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;


* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.


I lavoratori hanno il diritto:

* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;


* di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;


* di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;


* di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.


L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.



COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di prevenzione e protezione (che può essere tanto interno quanto esterno all'azienda) svolge i seguenti principali compiti:

* individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;


* coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;


* programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;


* è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda.


Il Servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:

* la proposizione di misure preventive;


* l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;


* l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;


* l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;


* l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.


Il datore di lavoro designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile e gli addetti al Servizio (avvalendosi all'occorrenza anche di professionalità esterne all'azienda) che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.



SORVEGLIANZA SANITARIA

Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.

Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:

* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;


* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;


* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;


* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;


* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;


Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.

L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.





IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva,. gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a. qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.



INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;


2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;


3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;


4. ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;


5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;


6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).


In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.

Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:

* dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;


* movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;


* attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;


* impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;


* sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.


Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:

* il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;


* il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.




ORGANISMI PARITETICI

A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.



PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la gestione dell'emergenza in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'azienda.

In particolare deve:

organizzare i necessari rapporti con i Servizi pubblici competenti (Unità o Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ospedali o ambulatori, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.) per una efficace azione di pronto intervento;

* designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (ed i relativi sostituti, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento ;


* informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, e sulle modalità per la cessazione dell'attività o per l'abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni;


* programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.


Quanto, in particolare, alle misure di primo soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività: l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso; i nominativi, e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione; le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.

Quanto all' esodo dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati: i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre Autorità competenti; le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, "l’area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente; l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza.

Quanto, infine, alle situazioni di pericolo normalmente prevedibili (quali, ad esempio: cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori; ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell'ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.



NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.);


2. astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato).


In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuati interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza:

1. allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere - ovviamente non a chiave - le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;


2. asportare possibilmente i propri effetti personali;


3. non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;


4. seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica ;


5. defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;


6. non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".




SEGNALETICA DI SICUREZZA

Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.
INFOTEL ha detto…
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è la struttura obbligatoriamente istituita dal datore di lavoro nell’azienda o nell’unità produttiva. Il servizio può essere organizzato con dipendenti dell’azienda oppure affidato a soggetti esterni.

Nei casi individuati dalla legge il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro deve, inoltre, designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e comunicare il nominativo alla Direzione provinciale del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti.

Compiti del servizio
Il servizio di prevenzione e protezione deve provvedere:

- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui al documento per la valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
INFOTEL ha detto…
LAVORO SYSTEM 3.0
FORMAZIONE DIPENDENTI: eliminata la durata e la periodicità dei corsi di formazione come dati obbligatori, possibilità di inserire corsi "una-tantum" senza scadenzarli
FORMAZIONE DIPENDENTI: possibilità di allegare o acquisire da scanner sia la scheda del corso sia l'attestato di partecipazione
FORMAZIONE DIPENDENTI: Possibilità di aggiungere tra i partecipanti il rappresentante legale, datore di lavoro, dirigente, preposto
Banca dati Figure Aziendali
Gestione data fine rapporto lavorativo nei dipendenti. Il dipendente licenziato sarà evidenziato in rosso
FIGURE AZIENDALI possibilità di scadenzare la data della nomina
ELENCO RISORSE: Inseriti tre campi: eventuali anomalie, Provvedimenti adottati, Data prevista. Con relativa modifica nella stampa
Nella check-list dei punti di verifica, aggiunto check NON applicabile
Condivisione in rete degli Archivi di Base
Possibilità di copiare le fasi lavorative da un'unità produttiva all'altra con il drag&drop
Duplica fase di lavoro all'interno della stessa unità produttiva
Nella check-list dei punti di verifica aggiunti i campi del programma di miglioramento (data, costo, incaricato)
Stampa singola fase lavorativa
Stampa DVR, documento rivisto senza tabelle (laddove è stato possibile)
Stampa Elenco del personale
Editor interno InfoWord, per le stampe dei documenti in formato doc, docx , rtf , pdf , html non necessita la presenza di Microsoft Office
VISITE MEDICHE SYSTEM 3.0

Gestione dei Permessi, l'utente dovrà loggarsi come Admin, password Admin
Calcolo Codice Fiscale in automatico nel Rappresentante Legale e nei Dipendenti
Multi-inserimento dei Dirigenti, preposti e RLS
Archivio delle città, cap, provincia per inserimento automatico
Gestione data fine rapporto lavorativo nei dipendenti. Il dipendente licenziato sarà evidenziato in rosso
Filtro per idoneità in Elenco Dipendenti
Rivista stampa Schema Giudizi di Idoneità
Introdotto Medico Curante nella redazione della cartella Sanitaria per la visita medica preventiva e periodica
Cartella sanitaria aggiornata al D. Lgs. 81/08
Stampa Cartella sanitaria
Stampa Visita medica Periodica
Stampa visita medica preventiva
Acquisizione da scanner degli accertamenti integrativi presenti nella cartella sanitaria
Editor interno InfoWord, per le stampe dei documenti in formato doc, docx , rtf , pdf , html non necessita la presenza di Microsoft Office
DUVRI SYSTEM 2.0

Stampa DUVRI per fasi di lavoro/reparti
Stampa DUVRI: aggiunte le figure aziendali e gli addetti antincendio e primo soccorso e medico nei dati dell'Azienda committente
Formattate in verticale le pagine dei rischi da interferenza
Possibilità di duplicare i nodi della Redazione DUVRI
Importa Prezzari nei Costi della Sicurezza
Editor interno InfoWord, per le stampe dei documenti in formato doc, docx , rtf , pdf , html non necessita la presenza di Microsoft Office
· Lavoro System versione 3.0
· Visite MedicheSystem versione 3.0
· Registro Infortuni System versione 3.0
· DUVRI System versione 2.0
· Registro Antincendio System 3.0