Introduzione alla gestione della sicurezza antincendio

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Introduzione alla gestione della sicurezza antincendio

Si è appreso che l’assicurazione delle condizioni minime di sicurezza antincendio ha inizio con la fase della formazione, (quella delle varie figure presenti sullo scenario lavorativo).
Il momento formativo inoltre, si colloca in un contesto in cui lo scenario è stato modellato in base ad una preventiva progettazione e successiva realizzazione di manufatti ed impianti nel rispetto della normativa tecnica vigente.
È evidente che una condotta “distratta” e poco accorta dei principi di sicurezza antincendio da parte di tutti i frequentatori del luogo di lavoro (si ricordi che il D.Lgs. 626/1994 introduce precise responsabilità in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche a carico dei lavoratori, oltre che nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti!) compromette il raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza (oltre a vanificare gli investimenti profusi in formazione del personale e realizzazione di costruzioni ed impianti “a norma”).
Si comprende quindi chiaramente che è necessario gestire il complesso di risorse umane e strumentali così approntato, in maniera organica e sistematica al fine di rilevare e fronteggiare prontamente le situazioni di potenziale riduzione del livello di protezione.
Tale obiettivo minimo si persegue rispettando gli adempimenti che un vasta raccolta di norme di legge (D.P.R. 547/1955, D.Lgs. 626/1994, L. 46/1990, D.P.R. 37/1998 etc), norme tecniche (norme UNI, CEI, CIG) e regolamentari, pone a carico dei soggetti individuati in precedenza.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il D.Lgs. 626/94 ed il D.M. 10 Marzo 1998 hanno introdotto la valutazione del rischio incendio come elemento base per l’individuazione delle misure tecniche e gestionali idonee a garantire livelli di sicurezza accettabili.

SicurFire™ propone le metodologie analitiche per sviluppare e documentare la valutazione del rischio incendio e per giudicare le condizioni di sicurezza dell’attività nel suo complesso, in coerenza con le linee guida indicate dalla Legislazione Europea. Il metodo si basa sulla riproduzione del processo analitico e valutativo dell’esperto consentendo al tecnico valutatore di formulare, secondo criteri resi espliciti, giudizi di sicurezza sulla realtà analizzata.

Messo a punti dai consulenti e dai tecnici di Consorzio Infotel e frutto di un’esperienza ventennale nel settore della sicurezza, SicurFire™ è un utile strumento per la valutazione del rischio nelle attività civili e per l’individuazione delle strategie di intervento sulle realtà già esistenti, nonché un valido supporto per la progettazione ex-novo delle stesse.

Gli elaborati di SicurFire™ possono costituire, nel caso di attività soggette al controllo dei VV.FF. e per le quali esistono specifiche regole tecniche, uno strumento ufficiale per individuare e motivare le misure compensative in sede di richiesta di deroga alle disposizioni di legge. Non a caso i documenti oggetto del software possono venire utilizzati per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e per ottenere il nulla-osta a realizzare, nei locali che si sta esaminando, impianti elettrici conformi alla CEI 64-8 Sez. 751.

SicurFire™ esplicita, durante i lavori, i fattori che concorrono a determinare la sicurezza antincendio per facilitare l’individuazione di tutte le possibili ed alternative strategie che permettono di raggiungere i livelli di sicurezza richiesti in quel contesto.

Gli elaborati di SicurFire™ costituiscono una elaborata e valida guida per la gestione delle problematiche legate all’antincendio sia in condizioni ordinarie che in condizioni di emergenza.

SicurFire™ dispone di una semplice interfaccia che permette all’utente di inserire manualmente le descrizioni dei materiali e dei dati (ovvero quantità e potere calorifico) oppure di richiamarli da un archivio molto completo e già compreso nella confezione. Durante la fase dell’inserimento dei dati viene lasciata all’utente la facoltà di inserire un testo di commento per ogni locale. La sezione dedicata al calcolo del carico d’incendio prevede svariate forme di stampa ovvero diretta oppure tramite esportazione in vari formati. Le stampe, infine, potranno essere previste con i dati generali, l’elenco dei locali ed il calcolo del carico di incendio ed indici di valutazione per ogni singolo locale. Gli archivi in dotazione sono quelli dei materiali combustibili ovvero solidi (espressi in kg, pezzi, m, m2, m3), liquidi e gassosi (stoccati o in tubazioni intercettabili) e dei locali che possono essere richiamati e, se necessario, modificati per adattarli al caso specifico.

A corredo di SicurFire™ viene fornita anche una ricca banca dati della normativa di riferimento. La sua consultazione consente all’utente di reperire con estrema facilità e semplicità tutte le informazioni desiderate restando sempre nell’ambiente di lavoro e senza la necessità di abbandonarlo. Questo utilissimo ed indispensabile strumento di supporto a tutti i professionisti e consulenti per la sicurezza prevede, infine, una funzione di aggiornamento automatico via Internet che segnala la presenza di eventuali aggiornamenti normativi e provvede direttamente a scaricarli ed a renderli fruibili fin da subito.

Principali funzionalità tecniche

* Funzionalità di aggiornamento automatico tramite Live Update via Internet
* Banca dati legislativa interna
* Trasferimento dei dati via Web
* Funzionamento in multi-utenza e predisposizione per il funzionamento su Rete LAN
* Scadenziario elettronico
* Molteplici funzionalità di importazione/esportazioni dei grafici e dei dati
*
Interfacciabile con gli altri pacchetti software della collana SafetyNet (come 626 Lavoro System™ ed altri)
* Archivio dei materiali combustibili
INFOTEL ha detto…
L'evoluzione delle procedure di prevenzione incendi

La storia delle procedure di prevenzione incendi ha inizio negli anni '60, quando lo svilluppo industriale in Italia ha reso necessara una politica di prevenzione e di controllo delle attività pericolose. Con il corso del tempo, le procedure hanno seguito l'evoluzione culturale e sociale della Nazione, adeguandosi alle mutate necessità manifestate dal mondo del lavoro e della produzione.

La legge che ha istituito i primi obblighi in materia di prevenzione incendi è la n. 966 del 1965 (che ha istituito il certificato di prevenzione incendi), seguita dal DPR n. 577 del 1982, che ha introdotto l'obbligo di chiedere l'esame del progetto delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Fino al 1998 non sono intervenute novità di rilievo, ma da quell'anno si è assistito ad un profondo mutamento delle procedure di prevenzione incendi. Con l'emanazione del DPR 37 (del 12 gennaio 1998), del Decreto 10 marzo e del Decreto 4 maggio, sono stati risolti alcuni dei nodi che, nel corso degli anni, si erano manifestati in modo sempre più evidente.
La situazione prima del 1998

L'elemento basilare del panorama normativo precedente al 1998 è quello legato alla disciplina procedurale. Anche se l'approccio tecnico ha seguito una certa evoluzione, è in materia di procedure che si sono registrate le principali novità. La legge 966, vigente dal 1965, aveva istituito il certificato di prevenzione incendi per le attività a particolare pericolo di incendio (il cui primo elenco del 1965 è stato aggiornato con il decreto 16 febbraio 1982). Il DPR 577, vigente dal 1982, aveva introdotto l'esame del progetto e le procedure di deroga per le attività non pienamente conformi alle prescrizioni normative. Certamente, nell'approvare il DPR 577/82, si è dovuto fare riferimento ad una realtà nella quale il numero complessivo di domande di certificato di prevenzione incendi era limitato ed alla portata della normale attività dei Comandi provinciali VV.F. I ritardi nell'espressione dei pareri, quindi, erano all'epoca inusuali e, d'altra parte, la mancanza di qualunque vincolo giuridico tra il parere espresso e le autorizzazioni all'esercizio permetteva di non danneggiare i titolari delle attività a causa di ritardi nell'avvio di attività produttive. Con il tempo questi aspetti sono divenuti sempre più importanti, proprio per l'aumentata sensibilità dei Comuni nei riguardi della sicurezza e, anche a seguito della legge 818/84 (che ha istituito il nulla osta provvisorio e che ha aumentato di circa 700.000 unità le pratiche presso i Comandi) i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco avevano iniziato ad accumulare ritardi divenuti, in alcuni casi, considerevoli.

Nel 1994 una seconda novità ha mutato i riferimenti essenziali del mondo della sicurezza: il Decreto Legislativo 626/94. Più che ricordare i contenuti di questo atto giuridico che è caratterizzato dalla rivoluzionaria impostazione relativa alla valutazione dei rischi, può essere utile evidenziarne le implicazioni per l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo, infatti, in qualità di organo di vigilanza, dal 1994 è completamente coinvolto nel processo dei controlli relativi anche all'adempimento di atti di tipo documentale oltre che dei controlli più strettamente inerenti l'attuazione di misure di sicurezza (i cui criteri di individuazione erano rimandati ad un decreto da emanare a cura del Ministero dell'interno). Tra le altre cose, l'innovazione di questo decreto è stata tale da comportare la necessità di formare ed informare il personale del Corpo circa i nuovi indirizzi legislativi. Sul versante della formazione esterna, quella in altre parole rivolta agli addetti alla lotta antincendio ed all'emergenza, il coinvolgimento del Corpo ha richiesto l'impegno di consistenti risorse umane, come poi è stato ulteriormente enfatizzato dagli obblighi di cui al disposto della legge n. 609 del 1997.

Sull'intera materia relativa alla disciplina di sicurezza dei luoghi di lavoro, inoltre, non si può dimenticare che, a partire dal 1955 (DPR 547, con importanti modifiche introdotte proprio dal D.Lgs 626/94), esistono diversi atti regolamentari che impongono il rispetto di misure di sicurezza specifiche, la cui inosservanza, tra l'altro, è sanzionata penalmente e che è sempre stata oggetto di controllo nell'attività istituzionale dei Vigili del Fuoco.

Un terzo elemento che caratterizza il panorama della sicurezza antincendio, agli inizi del 1998, era quello legato all'attività svolta dai componenti del Corpo in quanto Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria. L'istituzione di nuove procedure in materia sanzionatoria sulle questioni della sicurezza del lavoro, approvate con il decreto legislativo 758 del 1994, infatti, ha attribuito a tutti gli organi di vigilanza (tra i quali sono compresi anche i Comandi provinciali VVF), l'onere di dare l'avvio a svolgere e portare a conclusione le procedure che conducono all'estinzione del reato. Tali procedure, per quanto semplificate, richiedono l'impegno di ingenti risorse umane, opportunamente formate, ed anche in questo settore, se i nuovi obblighi hanno certamente costituito un'opportunità di arricchimento professionale per le strutture dei Vigili del Fuoco, hanno imposto uno sforzo di adeguamento che è tuttora in atto.
INFOTEL ha detto…
FAQ: Quesiti di prevenzione incendi


Pervengono al sito diversi quesiti sulle interpretazioni di norme di prevenzione incendi.
Pur cercando di raccogliere e rispondere ad alcuni di quelli più richiesti, si chiarisce che presso ogni Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i funzionari tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e verifica su progetti e normative di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al Decreto Ministeriale del 16/02/1982.

Quesito:

In un condominio di 6 famiglie divise su 3 piani quanti estintori bisogna avere ?
Risposta:

Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27 giugno1987) recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione " non prescrive, come misura obbligatoria, la presenza di estintori presso i suddetti fabbricati.
Tuttavia è facoltà dei singoli condomini tenere a disposizione presso le singole unità immobiliari o negli spazi comuni, mezzi di estinzione anche non espressamente previsti dalle norme vigenti.
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Quesito:

Il D.M. 10 marzo 1998 si applica su tutti i luoghi di lavoro?
Risposta:

Il D.M. 10 marzo 1998 si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a, del D.Lgs.N. 626/1994.
In particolare con la circolaren. 16 dell'8 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998), sono stati forniti chiarimenti in merito all'art.3 comma 2, del citato D.M. 10 marzo 1998 che ne limita l'applicazione nei confronti delle attività soggette al controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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Quesito:

Quali normative bisogna rispettare per un impianto promiscuo a Gas e Gasolio?
Risposta:

Per l'installazione di che trattasi può farsi riferimento alle prescrizioni più restrittive dettate al D.M. 12 aprile 1996 (S.O.G.U. n° 103 del 4 maggio 1996) per gli impianti termici a gas, e dalla circolare del Ministero dell'Interno 29 luglio 1971, n° 73, per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido. In particolare il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nell'esaminare un quesito analogo, ha ritenuto ammissibile l'installazione in un'unica centrale termica di bruciatori funzionante con alimentazione mista gasolio - G.P.L.. purchè:
o la centrale termica abbia accesso dall'esterno;
o venga realizzato all'esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza non inferiore a 20cm ad almeno 60cm dall'apertura di ventilazione;
o venga installato un rilevatore di G.P.L. a pavimento collegato ad un allarme e ad una elettrovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale.
*
Quesito:

sapere se i moduli per le certificazioni e dichiarazioni sono obbligatorie per i professionisti.
Risposta:

I moduli per le dichiarazioni e le certificazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, sono stati predisposti dalla Direzione Generale della Protezione Civile e di Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, in collaborazione con i Consigli e i Collegi professionali, in linea con le indicazioni del D.M. 4 maggio 1998.
Ciò premesso, pur non adottando con un atto ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se ne raccomanda la stretta osservazione al fine di garantire la neccessaria uniformità e facilitare la fase di controllo da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
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Quesito:

1) norme su la validità NOP scaduto 1994
2) come richiedere controllo dei Vigili del Fuoco.
Risposta:

Il quesito è estremamente sintetico e non consente una risposta esaustiva. L'art. 7 del D.P.R. 12 ottobre 1998, n.37, (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del Nulla Osta provvisorio a quello del Certificato di prevenzione incendi. Ulteriori chiarimenti sull'argomento sono stati forniti con Circolare n. 9 del 5 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998).
INFOTEL ha detto…
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la gestione dell'emergenza in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'azienda.

In particolare deve:

organizzare i necessari rapporti con i Servizi pubblici competenti (Unità o Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ospedali o ambulatori, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.) per una efficace azione di pronto intervento;

* designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (ed i relativi sostituti, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento ;


* informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, e sulle modalità per la cessazione dell'attività o per l'abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni;


* programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.


Quanto, in particolare, alle misure di primo soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività: l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso; i nominativi, e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione; le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.

Quanto all' esodo dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati: i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre Autorità competenti; le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, "l’area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente; l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza.

Quanto, infine, alle situazioni di pericolo normalmente prevedibili (quali, ad esempio: cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori; ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell'ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.



NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.);


2. astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato).


In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuati interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza:

1. allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere - ovviamente non a chiave - le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;


2. asportare possibilmente i propri effetti personali;


3. non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;


4. seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica ;


5. defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;


6. non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".




SEGNALETICA DI SICUREZZA

Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.