Il Ministero dell’Interno ha diffuso una lettera circolare con la quale ha fornito gli indirizzi applicativi per risolvere la situazione critica di stabilimenti industriali esistenti che devono presentare l’aggiornamento del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 334/1999.
Quest’ultimo detta le disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connesse a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente.
Quest’ultimo detta le disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connesse a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente.
Si tratta quindi di un tema particolarmente importante alla luce anche degli indirizzi europei che hanno spinto per la predisposizione di piani di emergenza esterni che tengano sotto controllo gli incidenti di questo genere.
Nella circolare viene fatto un puntuale richiamo al necessario coinvolgimento di tutti i soggetti individuati dal decreto e viene richiesta sollecitudine nell’invio dei rapporti di sicurezza per consentire l’aggiornamento triennale del piano di emergenza esterno da parte dei Prefetti.
In caso di complessità dell’attività, si legge nel testo, si raccomanda "il controllo della loro ottemperanza nei tempi stabiliti dal CTR e la verifica del recepimento delle stesse in occasione della presentazione, da parte del gestore, dei rapporti di sicurezza aggiornati”.
Nelle more dell’individuazione delle aree ad alta concentrazione di stabilimenti oppure in casi di complessi industriali multi-societari, occorre la verifica della presentazione, ad opera dei gestori della sicurezza, dietro valutazione del CTR dei singoli rapporti, richiamando la responsabilità di questi nell’aggiornamento corretto delle informazioni ivi riportate, evitando le firme congiunte dei gestori di attività che abbiano cambiato la ragione sociale.
Un riferimento, infine, alle aree industriali presenti in ambiti portuali industriali, petroliferi e commerciali ove, fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 334/99 deve essere applicato il Decreto Ministeriale 293/2001 che prevede la redazione di un “Rapporto Integrato di Sicurezza portuale” e di un “Piano di emergenza esterno dell’area portuale".
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