Art. 8 (Modifiche all'articolo 86 del Codice di cui al decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163)
Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caretteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caretteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
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