Scheda riassuntiva Tempistica

A cura di CGIL-CISL-UIL

17.4.2008

DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA L. 123/07: RINVII A DECRETAZIONE E CONTRATTAZIONE

Art. e commi

Provvedimen to da adottare o rinvio

Soggetti

Argomento

Tempi stica

Art. 3 c. 2

Decreti interministeria li

Ministeri competenti dei singoli comparti • di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, • acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, • sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Applicazione delle nuove norme riguardanti la SSL per i comparti delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi. Analogamente per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei, solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina del presente decreto con la normativa relativa: • alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, • in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, • e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, • e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

12 mesi

Art3 c.13:

Disposizioni

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Ministro della salute, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale.

Semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal TU, per le imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Novanta giorni

Art. 6 c. 5

Decreto Ministeriale

Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Nomina dei componenti e dei segretari della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non specificato

Art. 6 c. 8 lettere f)

Decreto Interm.

Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della Salute e dell’Interno, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni

Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi definite nell’ambito della Commisione consultiva di cui fanno parte le OOSS

Entro e non oltre il 31 dicembre 2010

Art. 6 c.8 lettera g)

Decreto Presidente della Rapubblica

Presidente della Repubblica, parere Conferenza Stato, Regioni

Criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione (art. 27) delle imprese e dei lavoratori autonomi definiti dalla Commissione consultiva di cui fanno parte le OOSS.

Dodici mesi

Art.8 c.4

Decreto Interministeria le

Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, concerto con Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, parere Conferenza Stato, Regioni. Intesa Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze.

Definire le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.

180 giorni

Art.9 c.3

Decreto Ministeriale

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL.

Disciplina dello svolgimento dell’attività di consulenza alle aziende e dei relativi proventi per gli enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Non specificato

Art 11, c. 2

Decreto Ministeriale

Ministro del lavoro, concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, parere Conferenza Stato Regioni

Riparto annuale delle risorse tra le attività di investimento e di formazione per materie inerenti la SSL.

Non specificato

Art 11, c. 3

Modalità operative

Conferenza Stato-regioni, possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dodici mesi

Art. 11 c. 7

Accordo

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, previa consultazione delle parti sociali

Utilizzo, secondo le priorità previste, compresa una campagna straordinaria di formazione, delle risorse di cui all’articolo 1 comma 7-bis della legge n. 123 (Legge 244/2007).

Sei mesi

Art. 13 c. 2 lett. c)

DPCM

Presidente del Consiglio dei Ministri, intesa con Conferenza Stato-regioni

Individuazione rischi particolarmente elevati per ampliamento competneze ispettori del lavoro.

Non specificato

Art. 13 c. 3

Decreto Interministeria le

Ministro dei trasporti, Ministri del lavoro, della previdenza sociale e della salute

Individuazione aree che presentano particolari esigenze al fine di attribuire la Vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza legislazione (con riferimento ai lavoratori a bordo di navi e di aeromobili, in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco).

Non specificato

Art. 14 c. 1

Decreto Ministeriale

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Conferenza Stato-regioni

Sospensione di un’attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni

Non specificato

Art. 26 c. 6

Emanazione tabelle del costo del lavoro

Ministro del lavoro

Gare di appalto

Non specificato

Art. 34 c. 2

Accordo

Conferenza Stato-regioni

Formazione per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di prevenzione e di protezione dai rischi

Dodici mesi

Art. 37 c. 2 e c. 8

Accordo

Conferenza Stato-regioni

Definizione durata, contenuti minimi e modalità della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Dodici mesi

Art. 38 c. 2

Decreto Ministeriale

Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.

Percorsi formativi universitari per medici competenti, specializzati in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Non specificato

Art. 45 c. 3

Decreti Ministeriali

Ministeri competenti, Conferenza Stato Regioni

Modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni (Primo soccorso).

Non specificato

Art. 46 c. 3

Decreto o Decreti Intermininster iali

Ministri dell’interno, del Lavoro e della previdenza sociale

Servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Non specificato

Art. 46 c. 5

Decreto Ministeriale

Ministero dell’Interno

Istituzione nuclei specialistici presso le direzioni reginali dei VVFF

Non specificato

Art. 47 c. 6

Decreto intermin.

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto.

Non specificato

Art. 48 c. 2

Decreto Ministeriale

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Individuare, in mancanza di accordi delle parti sociali, le modalità di elezione o designazione del rappresentante territoriale.

Non specificato

Art. 49 c. 1

Decreto Interministeria le

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Dodici mesi

Art. 52 c. 3

Decreto Interministeria le

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Ministro della salute, Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita Conferenza Stato-Regioni., previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.

Dodici mesi

Art. 71 c. 13

Decreto Interministeria le

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e Ministro della Salute, sentita Conferenza Stato-Regioni

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature, abilitazione dei soggetti pubblici o privati alle verifiche stesse

12 mesi

Art. 71c. 14

Decreto Ministeriale

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d’intesa Conferenza Stato-Regioni, sentita la Commissione consultiva

Modifiche all’Elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche periodiche.

Non specificato

Art. 73 c. 5

Disposizioni

Conferenza Stato-Regioni

Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Non specificato

Art. 79 c. 2

Decreto Ministeriale

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

Tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, individuare i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

Non specificato

Art. 82 c. 2

Decreto Ministeriale

Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Definire i criteri per il rilascio alle aziende delle autorizzazioni ad operare sotto tensione.

Dodici mesi

Art. 86 c. 2

Decreto Interministeria le

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Ministro della salute

Stabilire le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini.

Non specificato

Articolo 197 c. 1

Deroghe all’uso dei DPI

Organo di vigilanza competente territorialmente, informazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione.

Articolo 198 c. 1

Definizione linee guida

Conferenza Stato-regioni, su proposta della Commisione consultiva di cui fanno parte le OOSS

Applicazione delle normative sulla protezione dal rumore nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.

12 mesi

Articolo 212 c. 1

Linee guida su esposizione a radiazioni

Il Ministero della Salute, sentita Conferenza Stato-Regioni

Applicazione misure di protezione dai campi elettromagnetici per l’utilizzo di attrezzature di risonanza magnetica in ambito sanitario

24 mesi

Articolo 232 c. 1

Decreto Interministeria le

Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con Conferenza Stato-regioni

Istituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.

Non specificato

Articolo 232 c. 2

Uno o più decreti Interministeria li

Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute Conferenza Stato-regioni, Ministro dello sviluppo economico sentiti il Comitato consultivo (vedi c. 1) e le parti sociali

Stabilire i valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici obbligatori tenuto conto dei valori limite predisposti dalla Commissione europea.

12 mesi

Articolo 232 c. 3

Uno o più decreti Interminnister iali

Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, Conferenza Stato-regioni

Parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.

45 giorni

Art. 304 c. 2

Uno o più Decr.Legisl.

Governo

Provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con norme che rinviano al D.Lgs 626/94e ad altre norme abrogate.

12 mesi

Art. 306 c. 4

Decreto Interministeria le

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concerto Ministeri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva di cui fanno parte le OOSS

Attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tencico previste dagli allegati al nuovo decreto

Non specificato

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Art. e commi

Provvedimento da adottare o rinvio

Argomento

Tempistica

Art. 3 c.13

Contrattazione collettiva nazionale di categoria

I contratti collettivi stipulati definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese agricole utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali.

Non specificato

Art 37 c. 11

Contrattazione collettiva nazionale

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico.

Non specificato

Art. 47 c. 5

Contrattazione collettiva

Stabilire il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli strumenti per l’espletamento delle funzioni

Non specificato

Art. 47 c. 7

Contrattazione collettiva: Rinvio agli Accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva per migliorare le previsioni legislative

Rappresentanti nelle aziende con più di 1000 lavoratori.

Non specificato

Art.48 c. 2

Contrattazione collettiva: rinvio accordi nazionali, interconfederali e di categoria

Rlst: modalità di elezione o designazione

Non specificato

Art. 48 c.4

Contrattazione collettiva: Rinvio agli Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria

Esercizio delle attribuzioni degli Rls (accesso ai luoghi)

Non specificato

Art. 48 c. 7

Contrattazione collettiva

Stabilire le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Non specificato

Art.49 c. 3

Contrattazione collettiva

Rls di sito: modalità di individuazione, modalità di esercizio delle attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito

Non specificato

Art. 50 c. 3

Contrattazione collettiva nazionale

Attribuzioni degli Rls e modalità di esercizio delle funzioni

Non specificato

Art. 51 c. 2

Contrattazione collettiva: fatto salvo quanto già previsto

Organismi paritetici: attribuzioni delle funzioni in merito alla soluzione delle controversie in materia di rappresentanza

Non specificato

Art. 52

Contrattazione collettiva nazionale: può prevedere o costituire sistemi di rappresentanza e di pariteticità migliorativi o di pari livello

Fondo di sostegno al Rlst, Pmi, pariteticità

Non specificato

Art. 104 c. 3

Contrattazione nazionale di categoria

Possibilità per le parti sociali di definire i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Non specificato

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