L’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo. Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha diffuso una circolare:
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 21 maggio 2008, n. 6587
Articolo 18, comma 1, lettera r), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro - Prime indicazioni operative In relazione alla recente entrata in vigore del D.Lgs. di cui all’oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 nel S.O., alla Gazzetta Ufficiale n. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r), del citato provvedimento, di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni". Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cd. SINP) di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico" (art. 53, comma 5, prima alinea, D.Lgs. n. 81/2008) e puntualizzano nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione che le "modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione" in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del cd. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi" sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino alla adozione dei provvedimenti appena citati. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l, del D.Lgs. 81/2008). Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (il quale prevede, in particolare, che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio) e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 21 maggio 2008, n. 6587
Articolo 18, comma 1, lettera r), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro - Prime indicazioni operative In relazione alla recente entrata in vigore del D.Lgs. di cui all’oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 nel S.O., alla Gazzetta Ufficiale n. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r), del citato provvedimento, di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni". Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cd. SINP) di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico" (art. 53, comma 5, prima alinea, D.Lgs. n. 81/2008) e puntualizzano nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione che le "modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione" in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del cd. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi" sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino alla adozione dei provvedimenti appena citati. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l, del D.Lgs. 81/2008). Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (il quale prevede, in particolare, che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio) e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.
Commenti
È l’art 18 comma 1, lettera r): “ comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;”
Quindi, oltre alla denuncia degli infortuni sul lavoro con un’assenza superiore a tre giorni già prevista in passato, è stato introdotto l’obbligo della comunicazione degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso a quello dell’evento, ai soli fini statistici e informativi.
Viene istituito il Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione (SINP –Articolo 8 Dlgs 81/08-) per fornire dati utili a programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione e per rendere disponibili le informazioni utili per il sistema di vigilanza.
L’INAIL ha la gestione tecnica e informatica; un decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 81/08 dovrà definire le regole tecniche per il funzionamento del SINP.
L’introduzione della comunicazione è collegata alla previsione della soppressione del Registro Infortuni;l’art 53, comma 6 recita: “Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”, per cui fino a 6 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare il SINP, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni.