Nel D Lgs 81/08 Il Direttore Lavori deve controllare l'operato del CSE. E nell'appalto Pubblico ? Detto compito rimane come in passato al RUP ?
all' art. 89 del D lgs.81/08 nelle definizioni, la novità rispetto al passato sta nel responsabile dei lavori. Infatti, l'art. 89 comma 1 lettera c) recita: "c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;"
Quindi, seppur sempre nominato dal committente, il responsabile dei lavori in fase di esecuzione coincide con il direttore dei lavori. Per le opere pubbliche il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
Quindi, seppur sempre nominato dal committente, il responsabile dei lavori in fase di esecuzione coincide con il direttore dei lavori. Per le opere pubbliche il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
Commenti
"Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) 1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. "
Il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007, che entrerà in vigore 180 gg dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riporta la sicurezza cantieri all’articolo 151 ed in particolare, il comma 1 così recita: "Art. 151 Sicurezza nei cantieri (art. 127, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori dipendente dalla stazione appaltante spetta un compenso nella misura individuata da ogni stazione appaltante non superiore a quello spettante per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento."