Il DUVRI è stato introdotto dalla Legge 123/2007 ed il Dlgs 81/08 (cd Testo Unico) abrogando quest’ultima, lo riprende all’art.26 comma 3: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI). Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
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