La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stata confermata e «potenziata» con il D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 37 conferma che l'RLS ha diritto ad una formazione particolare.
La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un diritto di quest'ultimo e questo è previsto chiaramente dal decreto.
La norma non pone in carico al RLS alcun obbligo e tantomeno alcuna sanzione è prevista per quest'ultima figura
E' evidente che un RLS che rinunci alla propria formazione, intesa pur sempre come diritto, non sembrerebbe commettere alcun illecito che debba necessariamente prevedere la decadenza della persona eletta o designata dal proprio incarico. Infatti, dovrebbe trattarsi di un diritto/dovere per il RLS quello di sottoporsi alla formazione prevista nei suoi confronti, ovvero dovrebbe trattarsi di un diritto inalienabile, non disponibile, aspetto questo che tuttavia la norma non lascia intendere, non avendo previsto espressamente nè la decadenza dall'incarico, nè tantomeno una sanzione.
Essendo il RLS unicamente destinatario di diritti, dovrebbe analogamente rinunciare all'incarico anche il RLS che non attuasse quanto previsto dalle sue attribuzioni, ad esempio la promozione dell'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di cui all'art. 50, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.
Di fatto, la revoca o rinuncia dell'incarico è una decisione che spetta unicamente ai lavoratori o allo stesso RLS e che non può essere imposta da soggetti terzi in assenza di specifiche indicazioni normative, anche perchè si tratta di tre aspetti o momenti differenti:
1) nomina o designazione del RLS;
2) formazione del RLS;
3) svolgimento dell'incarico.
Il fatto che un RLS non sia stato formato (non necessariamente perchè abbia rinunciato ala formazione), non impedisce allo stesso di svolgere il suo compito in attesa della formazione e non per questo eventuali osservazioni che egli dovesse fare nel pieno diritto delle attribuzioni ad esso conferiti dalla legge avrebbero meno valore solo perchè non è stato formato.
La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un diritto di quest'ultimo e questo è previsto chiaramente dal decreto.
La norma non pone in carico al RLS alcun obbligo e tantomeno alcuna sanzione è prevista per quest'ultima figura
E' evidente che un RLS che rinunci alla propria formazione, intesa pur sempre come diritto, non sembrerebbe commettere alcun illecito che debba necessariamente prevedere la decadenza della persona eletta o designata dal proprio incarico. Infatti, dovrebbe trattarsi di un diritto/dovere per il RLS quello di sottoporsi alla formazione prevista nei suoi confronti, ovvero dovrebbe trattarsi di un diritto inalienabile, non disponibile, aspetto questo che tuttavia la norma non lascia intendere, non avendo previsto espressamente nè la decadenza dall'incarico, nè tantomeno una sanzione.
Essendo il RLS unicamente destinatario di diritti, dovrebbe analogamente rinunciare all'incarico anche il RLS che non attuasse quanto previsto dalle sue attribuzioni, ad esempio la promozione dell'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di cui all'art. 50, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.
Di fatto, la revoca o rinuncia dell'incarico è una decisione che spetta unicamente ai lavoratori o allo stesso RLS e che non può essere imposta da soggetti terzi in assenza di specifiche indicazioni normative, anche perchè si tratta di tre aspetti o momenti differenti:
1) nomina o designazione del RLS;
2) formazione del RLS;
3) svolgimento dell'incarico.
Il fatto che un RLS non sia stato formato (non necessariamente perchè abbia rinunciato ala formazione), non impedisce allo stesso di svolgere il suo compito in attesa della formazione e non per questo eventuali osservazioni che egli dovesse fare nel pieno diritto delle attribuzioni ad esso conferiti dalla legge avrebbero meno valore solo perchè non è stato formato.
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