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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE EDILI
Il Testo Unico e la valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi.
Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell'attesa:per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l'autocertificazione; per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie
LA SOLUZIONE DI CONSORZIO INFOTEL PER LE IMPRESE EDILI
POS & DVR
La valutazione dei rischi
La valutazione rischi, è un'operazione da praticare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
L'oggetto della valutazione deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004
•· quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
•· quelli connessi alle differenze di genere, all'età, la provenienza da altri Paesi
Il Documento di Valutazione DVR per un'impresa edile
Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La data certa costituisce sicuramente una novità introdotta dal Testo Unico. Inoltre, rispetto ai contenuti previsti dal D.Lgs. 626/94, sono stati aggiunti i punti dal d) al punto f), che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto (il "come" e il "chi fa cosa").
Inoltre, si sottolinea come sia specificato dallo stesso articolo 28 del Testo Unico, che il contenuto del documento di valutazione deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli successivi al primo dello stesso decreto (es. rischi da agenti fisici, chimici, biologici, ecc.).
In un'impresa edile, quindi devono essere considerate tutte le possibili lavorazioni che può effettuare l'impresa, nonché i rischi legati agli eventuali uffici e/o magazzini legati alla sede dell'impresa.
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza)
È all'Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti del D.lgs.81/08 al comma 1 che viene specificato l'obbligo della redazione del POS da parte delle imprese esecutrici.
Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un loro PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. In riferimento all'Allegato XV, tale piano è costituito dall'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per quell' impresa e per quell' opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative. È completato dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei DPI. Il POS descrive quindi le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere avallato dal Coordinatore per l'esecuzione sia per la validità intrinseca che per le possibili interazioni con il POS di altre imprese.
Si tratta di un vero e proprio documento di valutazione rischi specifico del cantiere, tant'è che l'elaborazione del POS costituisce, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28".
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
Il servizio di prevenzione e protezione ha la funzione di supportare il datore di lavoro in tutti gli adempimenti legati alla gestione della sicurezza e dell'igiene nell'ambiente di lavoro.
In genere nelle imprese di costruzioni il SPP è costituito da personale interno, anche se l'obbligo del SPP interno si applica solo alle imprese con più di 200 dipendenti. Se le risorse all'interno dell'azienda non sono sufficienti è possibile ricorrere a persone o servizi esterni in possesso delle capacità necessarie e dei mezzi adeguati. Sono possibili anche soluzioni intermedie laddove sia richiesto l'apporto di tecnici con specifica esperienza nella definizione di procedure legate a particolari fattori di rischio.
Nelle aziende più piccole il SPP può essere costituito dal solo Responsabile del servizio.
In tutti i SPP il datore di lavoro deve individuare il Responsabile di tale servizio (RSPP).
Per il settore edile nelle imprese fino a 30 dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente tale compito a condizione di aver partecipato ad un apposito corso di formazione in materia (il corso non è obbligatorio solo nel caso in cui la nomina del datore di lavoro a svolgere tale compito sia stata notificata agli organi di Vigilanza prima del 1/1/1997).
Il RSPP (qualora diverso dal datore di lavoro) deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti fissati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo del 26.01.06 stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni; se le risorse sono insufficienti l'incarico può essere conferito a persone esterne all'azienda stessa.
Nelle imprese di costruzioni che hanno contemporaneamente più cantieri è opportuno affiancare al RSPP gli ASPP (Addetti al SPP) presenti nei vari cantieri. Gli ASPP devono possedere le capacità ed i requisiti professionali specificati all'art. 32 del D. Lgs. 81/08.
Le sanzioni
Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).
Per l'omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all'articolo 29, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).
Per l'omessa elaborazione del POS ( specificato come obbligo all'art. 96 comma 1 lettera g),è prevista come sanzione per il datore di lavoro l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro (articolo 159 comma 1) Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all'ALLEGATO I del Testo Unico), e, l'accertamento della reiterazione può comportare la "sospensione dell'attività imprenditoriale".
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